Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 124 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2018, (ud. 05/12/2017, dep.04/01/2018),  n. 124

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che:

Circa il rimborso IRPEF chiesto da T.V. (fino al 2000 dipendente della Banca Commerciale Italiana) sull’assunto della non imponibilità dei propri contributi al fondo aziendale di previdenza complementare, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso.

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 48 (ora artt. 19 e 51), per aver il giudice d’appello ritenuto non imponibili i contributi versati dal lavoratore al fondo COMIT.

Il ricorso è fondato: l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156/2010 Rv. 613187; Cass. 23030/2014 Rv. 632758).

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.

L’interpretazione giurisprudenziale si è consolidata solo nelle more dei gradi di merito e l’intimato non ha resistito nel giudizio di legittimità, sicchè le spese processuali vanno compensate per gli uni e dichiarate irripetibili per l’altro.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; dichiara compensate le spese processuali dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

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