Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12399 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11282-2016 proposto da:

DATURA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TEPEDINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARCO DE CRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

R.B. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCELLO LASTRUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2905/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che Datura S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza n. 2905/2015 della Corte d’appello di Venezia che ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 2974/2013 del Tribunale di Padova, la quale aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di R.B. S.r.l.;

rilevato che il ricorso si articola su due motivi e che R.B. S.r.l. si difende con controricorso;

rilevato che entrambe le parti hanno altresì depositato memoria, e che alla memoria del controricorrente è allegata una sentenza, non passata in giudicato, relativa ad altra causa, peraltro priva di alcuna significanza in questa sede;

rilevato che il primo motivo lamenta error in procedendo per avere il giudice d’appello ritenuto non estensibile alla generalità del contenzioso civile il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, u.c., prospettando pure una illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. qualora si condivida quanto invece affermato dalla corte territoriale;

rilevato che, in effetti, l’attuale ricorrente aveva proposto come censura nel gravame di merito la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure della citata norma, che avrebbe valenza sistematica e dovrebbe essere estesa alla generalità del contenzioso civile pendente dopo la sua entrata in vigore: e ciò non solo per la sua valenza, appunto, sistematica, ma anche in ossequio ai principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale;

rilevato che la norma invocata si trova, in realtà, in un decreto legislativo intitolato “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58”, testo normativo diretto, con evidente scopo semplificatorio, al riordino di riti all’epoca vigenti e alla riduzione numerica degli stessi;

rilevato che in ordine alla inapplicabilità nel caso di specie della suddetta norma, in sostanza, il ricorrente ripropone le argomentazioni che sono state riversate nell’atto d’appello e che sono state condivisibilmente e analiticamente confutate dalla corte territoriale – alla cui ampia illustrazione al riguardo si rimanda -, che è pervenuta all’esatto accertamento che trattasi di regolamentazione speciale di semplificazione di determinati riti, restando inalterato l’impianto codicistico di raccordo tra i riti diversi da quelli “semplificati”, tant’è che rimangono invariati gli artt. 426 e 427 c.p.c.;

ritenuto pertanto che il primo motivo sia infondato, e che non sia prospettabile neppure alcuna questione di illegittimità costituzionale, non ravvisandosi traccia di una non manifesta infondatezza in quel che è un mero asserto, e tale da sradicare la norma invocata dall’effettivo quadro sistemico in cui viene ad inserirsi, con particolare riferimento alle appena richiamate norme del codice di rito;

rilevato che il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, violazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la corte territoriale onerato l’appellante della formulazione di censure specifiche di impugnazione quanto ai motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, quale ulteriore ratio decidendi;

ritenuto che, a tacer d’altro, se è vero che la corte territoriale ha osservato, “infine e per quanto occorra quale ulteriore ragione della decisione”, che l’appellante “nel riproporre le questioni di merito sollevate in primo grado, si è limitata a richiamare del tutto genericamente le argomentazioni svolte nel giudizio avanti al Tribunale”, senza rispettare il canone della specificità, è altrettanto vero che questa doglianza viene assorbita dal rigetto della precedente, in quanto lo stesso ricorrente riconosce l’autonomia – peraltro più che evidente – delle rationes decidendi in questione;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 134, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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