Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12399 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25792/2013 proposto da:

D.P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PANUCCIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BENESTARE, in persona del Sindaco p.t. R.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA ASP, GESTIONE

LIQUIDATORIA ASL (OMISSIS) CALABRIA, REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 468/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO per delega;

udito l’Avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Dott. D.P.A., nel 1993, convenne in giudizio la USL n. (OMISSIS) di Locri e il Comune di Benestare e chiese il risarcimento di tutti i danni patiti in esito alla aggressione e al sequestro della propria persona effettuato da ignoti, che avevano bussato alla porta della sede della guardia medica invocando un intervento urgente, in una notte in cui egli prestava servizio.

L’originario attore propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria (sentenza del 15 novembre 2012), la quale, respingendo l’impugnazione dallo stesso proposta, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda e ha riformato la statuizione di primo grado in ordine alle spese processuali.

2. Il Comune di Benestare si difende con controricorso, esplicato da memoria.

Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice, invocando la violazione degli artt. 156, 158 e 161 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

A tal fine si rileva che – secondo quanto risulta dalla stessa sentenza alla data della decisione della causa in camera di consiglio (1 ottobre 2012) il Presidente del Collegio, Dott.ssa E. C., che pure aveva partecipato all’udienza collegiale, tenutati il 10 dicembre 2009, non era più componente di quell’ufficio giudiziario per aver assunto le funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Palmi nel 2010, come dimostrato dai documenti prodotti con il ricorso ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

A sostegno si richiama la giurisprudenza di legittimità che ritiene determinante il momento della deliberazione della decisione per la verifica della legittimazione del giudice preposto all’ufficio.

Il Comune controricorrente, rilevato il lungo periodo intercorso tra la data dell’udienza pubblica collegiale (10 dicembre 2009) e la data della deliberazione in camera di consiglio (1 ottobre 2012), ipotizza un mero errore materiale nella indicazione di quest’ultima data, nonchè una possibile temporanea riassunzione delle funzioni presso la Corte di appello di Reggio Calabria da parte del Presidente del collegio.

2. La decisione contenuta nella sentenza impugnata è stata deliberata nella data indicata quale quella di svolgimento della camera di consiglio.

A quella data, il Presidente del collegio deliberante, che ha firmato la sentenza, non apparteneva più all’ufficio giudiziario investito del potere di decisione, per essere preposto ad altro ufficio giudiziario.

2.1. In presenza della indicazione della data della camera di consiglio contenuta nella sentenza, quale atto pubblico, non è possibile ricorrere alla presunzione della deliberazione della decisione alla data della udienza pubblica, fondata sulla previsione dell’art. 352 c.p.c., che fa decorrere i tempi per il deposito della decisione dalla data dell’udienza pubblica sul presupposto della deliberazione in camera di consiglio immediatamente successiva alla pubblica udienza.

2.2. I documenti prodotti dal ricorrente attestano l’avvenuto trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Presidente del Collegio in data antecedente alla deliberazione in camera di consiglio e il documento richiamato dal Procuratore generale in udienza attesta l’immissione in possesso nel nuovo ufficio in data antecedente alla deliberazione in camera di consiglio.

2.3. Consegue che nessun pregio possono avere le tesi difensive in ordine: ad un possibile errore materiale nella individuazione della data della camera di consiglio; ad una possibile riassunzione delle funzioni pregresse, che avrebbe dovuto essere documentata.

3. Il ricorrente ha fatto valere la nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice e il motivo di ricorso merita accoglimento.

3.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, il momento determinante per verificare se il magistrato ha il potere di adottare un provvedimento valido per essere legittimamente preposto all’ufficio giudiziario investito della controversia, è quello della deliberazione della decisione (tra le tante, rese in molteplici fattispecie, Sez. Un. n. 11655 del 2008; Cass. n. 23191 del 2006).

Nella specie, risultando componente del collegio deliberante, nella qualità di presidente, un giudice non investito del potere di decidere quella controversia avendolo perduto con l’attribuzione delle funzioni giurisdizionali presso altro ufficio giudiziario cui è stato trasferito, si è in presenza di un difetto di costituzione del giudice comportante nullità, che il ricorrente ha fatto valere con il motivo di impugnazione.

3.2. Nel senso del difetto di costituzione del giudice in ipotesi di deliberazione assunta dopo il trasferimento ad altro ufficio giudiziario, si è già espressa questa Corte con decisioni risalenti nel tempo (Cass. n. 6558 del 1980; n. 200 del 1988).

Fermo il riconoscimento del difetto di costituzione, le due decisioni richiamate differiscono nella qualificazione del vizio, nel senso che la più antica ritiene l’inesistenza, la più recente la nullità insanabile.

3.2.1. Pur non essendo necessario ai fini della decisione prendere posizione su tale profilo, atteso che il vizio è stato dedotto con ricorso, appare opportuno soffermarsi brevemente alla luce degli sviluppi successivi della giurisprudenza di legittimità.

Come emerge dalla motivazione della sentenza del 1988 cit., che argomenta rispetto alla diversa fattispecie oggetto di decisione nella sentenza del 1980, la distinzione si collega al diverso profilo della sottoscrizione della decisione.

Infatti, nella decisione del 1980 era stato trasferito il magistrato che era anche l’unico sottoscrittore nella qualità di presidente del collegio e relatore/redattore; da ciò era conseguita la assimilazione alla inesistenza per mancanza di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.. Nella decisione del 1988, relativa ad una fattispecie di trasferimento di un componente del collegio non rientrante tra quelli che sottoscrivono (presidente e relatore), si qualifica il vizio come nullità, argomentando l’assenza di contrasto con la precedente pronuncia proprio in ragione della non incidenza della sottoscrizione.

3.2.2. In tema di mancata sottoscrizione, di recente, le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto tra opposti orientamenti, hanno affermato il seguente principio d diritto “La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.” (n. 11021 del 2014). Così, in presenza di almeno una delle firme della sentenza emessa da organo collegiale, si è ritenuta la nullità convertibile in mezzo di impugnazione; mentre, l’inesistenza sussisterebbe solo in mancanza di entrambe le firme.

Dall’applicazione di tali principi, che si condividono, all’ipotesi di difetto di costituzione del giudice, ora all’attenzione della Corte, deriva che l’inesistenza in luogo della nullità potrà ravvisarsi solo se, nella deliberazione collegiale, il difetto di costituzione riguarda entrambi i soggetti tenuti alla sottoscrizione, la cui contestuale mancanza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice. Mentre, quando, come nella specie, il difetto di costituzione riguardi solo uno dei due giudici che hanno sottoscritto si tratterà di nullità convertibile in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso è accolto.

All’accoglimento consegue l’assorbimento dei restanti motivi, tutti attinenti al merito della controversia.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata perchè nulla; la Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui la causa è rimessa anche per le spese processuali del presente giudizio, deciderà la causa nel merito.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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