Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12399 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6850-2018 proposto da:

V.L., C.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CONDOR 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAPA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MARROCCO;

– ricorrenti –

contro

VE.AL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO GROSSI;

– controricorrente –

contro

VE.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

27, presso lo studio dell’avvocato ARTURO BUONGIVANNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BUONGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5201/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da V.L. ed a. la sentenza n. 5201/2017 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su un unico motivo e resistito con controricorso dalle parti intimate.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, nel rigettare l’appello principale delle odierne parti ricorrenti, confermava – salvo talune correzioni di carattere meramente materiale – la decisione n. 689/2009 innanzi a quella Corte impugnata e data, in primo grado, dal Tribunale di Cassino.

Quest’ultimo, in accoglimento della domanda proposta dalle attrici, odierne parti controricorrenti, disponeva la costituzione di servitù in favore del di loro fondo una volta accertatane l’interclusione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Can l’unico motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la sentenza oggi impugnata ritenuta la nullità della decisione adottata dal Tribunale di prima istanza avendo “attribuito alle attrici un diritto che non era mai stato oggetto di domanda nel giudizio”.

1.1 – Il motivo deve accolto.

Al cospetto della anzidetta censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., già svolta in grado di appello, la decisione della Corte territoriale riteneva l’infondatezza della doglianza sulla base della seguente testuale argomentazione.

“Nel caso in questione, anche a voler ritenere che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda per un titolo diverso, sulla scorta del suindicato insegnamento non risulterebbe violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato”.

In particolare la sentenza oggi gravata riteneva possibile e non ultra petita la pronuncia (già accordata dal giudice di prime cure) di costituzione di servitù coattiva in luogo della sola pronunzia, in origine richiesta, di ampliamento.

Tanto in conseguenza, sempre secondo impugnata sentenza, dell’applicazione del noto e consolidato principio per cui si afferma il carattere autodeterminato di quei “diritti che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte” (cfr., fra le altre: Cass. n. 23851/2010).

Senonchè l’invocato principio non può comportare il superamento della eccezione che le odierne parti ricorrenti avevano proposto in ordine al fatto che le controparti, originarie attrici, avevano richiesto solo un ampliamento di servitù.

Infatti, va – al riguardo – affermato il principio per cui la pronuncia di costitutiva di servitù presuppone logicamente l’inesistenza di una pregressa servitù e, pertanto, si era del tutto fuori dal campo di applicabilità dell’efficacia della autodeterminazione dei diritti reali.

Peraltro tale principio di autodeterminazione, oltre che per la detta illogica applicazione, non poteva certo essere invocato al fine di sopperire ad una originaria mancanza di domanda in ordine alla costituzione coattiva di servitù.

Il motivo è, quindi, fondato e va accolto.

2. – Il ricorso va, pertanto, accolto con la pronuncia di ogni consequenziale statuizione di cui in motivazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA