Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12398 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20462/2013 proposto da:

M.L., (OMISSIS), in proprio e quale tutori di

M.B., C.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA FAIETA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNO GULINO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (già SPA RAS), in persona del procuratore Dr. C.

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Z.A., MANGANOTTI AUTOTRASPORTI SPA ora MAGI SRL,

ELETTROMOTOR EUROGEN SRL, FALLIMENTO SCLV SPA, B.S.,

INTESA LEASING SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1431/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ANTONELLA FAIETA per delega;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione ad un sinistro verificatosi il (OMISSIS), in cui era rimasta coinvolta l’autovettura condotta da M.B., il Tribunale di Verona pronunciò sentenza non definitiva con cui accertò che l’incidente era imputabile – nelle rispettive misure di 2/3 e di 1/3 – a concorrente responsabilità di Z.A. (conducente di un autocarro di proprietà della Intesa Leasing s.p.a. concesso in locazione alla Autotrasporti Manganotti s.r.l.

ed assicurato presso Milano Assicurazioni s.p.a.) e di B. S. (conducente di un’autovettura di proprietà della Minotti Cucine & C. s.a.s. e assicurata presso Lloyd Adriatico s.p.a.);

con la stessa sentenza, venne dichiarato estinto – per rinuncia accettata dalle controparti – il giudizio relativo alle domande risarcitorie proposte dalla M. e dai genitori nei confronti del B., della Minotti Cucine e del Lloyd Adriatico.

Con sentenza definitiva, il medesimo Tribunale provvide – fra l’altro e per quanto ancora interessa ai fini di causa – a quantificare i danni subiti dalla M. e da ciascuno dei genitori ( M. L. e C.M.) e condannò lo Z., in solido con la MA.GI s.r.l. (già Autotrasporti Manganotti) e con la Milano Assicurazioni (ma quest’ultima nei limiti del residuo massimale) a risarcirli per la quota di due terzi.

Pronunciando sui gravami riuniti proposti nei confronti delle due sentenze, la Corte di Appello di Venezia ha rideterminato la misura del concorso colposo dello Z. nella percentuale del 45%, confermando il concorso accertato a carico del B. ed individuando un concorso del 21% a carico della M.; ha inoltre proceduto a nuova liquidazione del danno patito dalla M. e dai suoi genitori e ha determinato gli importi complessivamente dovuti sulla base della nuova misura del concorso dello Z..

Ricorrono per cassazione M.L. – in proprio e quale tutore di M.B. – e C.M., affidandosi a cinque motivi; resistono la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Allianz s.p.a. (già R.A.S., conferitaria dell’Azienda di Lloyd Adriatico s.p.a.).

I ricorrenti e la Allianz hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha individuato la causa prevalente del sinistro nello “spostamento dello Z. verso destra per il cambio di corsia”, aggiungendo che si trattò di manovra “avvenuta in modo imprudente, senza controllare adeguatamente lo spazio di manovra e contravvenendo all’obbligo di dare la precedenza”; ciò premesso, ha tuttavia affermato che “anche la condotta della M. non può ritenersi esente da censure” giacchè “una velocità conforme ai limiti consentiti ed un diverso posizionamento del veicolo più spostato verso destra… avrebbero se non evitato il primo urto quantomeno impedito la perdita di controllo dell’auto e quindi le devastanti conseguenze che ne sono derivate con il cambio di corsia”;

su tali basi, ha quantificato nelle rispettive misure del 45% e del 21% il concorso colposo dello Z. e quello della M., senza modificare la misura (di 1/3) del concorso colposo del B..

In ordine al quantum, la Corte ha ritenuto che il danno non patrimoniale subito dalla M. andasse liquidato con “un significativo appesantimento del danno biologico la cui base iniziale è stata determinata sulla base delle tabelle del Triveneto in Euro 400.000,00 e che… va elevato ad Euro 1.050.000,00, comprendendo in detta somma sia il danno morale che quello esistenziale”.

Quanto, poi, alla posizione di genitori dell’infortunata, la Corte ha ritenuto che i danni non patrimoniali da essi subiti in conseguenza dei gravissimi postumi invalidanti riportati dalla figlia non fossero stati adeguatamente liquidati dal primo giudice, che aveva quantificato il danno del M. in 165.000,00 Euro e quello della C. in Euro 180.000,00 (di cui – in entrambi i casi –

Euro 120.000,00 per danno esistenziale e morale); ciò premesso, ha riliquidato gli importi di 220.000,00 Euro per la madre e di 200.000,00 Euro per il padre, dichiarando dovuta – dallo Z. e dai coobbligati- una somma complessiva di 189.000,00 Euro (rapportata alla quota del 45% di concorso colposo).

2. Col primo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S., commi 1, 2 e 3, artt. 144 e 149 C.d.S., dell’art. 346 reg. C.d.S., dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, artt. 2697, 2730 e 2733 c.c. e degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c.), i ricorrenti censurano la Corte per non aver “tenuto conto della normativa da applicare e delle risultanze probatorie raggiunte nel processo, così omettendo o applicando parzialmente di norme di legge” in relazione alla ricostruzione del sinistro, alla individuazione delle condotte colpose dei soggetti coinvolti e alla loro graduazione.

Premesso che una corretta applicazione delle norme “avrebbe evitato il ricorso alle presunzioni e la decisione sull’an debeatur sarebbe stata più conforme al diritto”, assumono che la Corte non aveva “dato la giusta valenza agli elementi probatori risultanti dall’istruttoria fatta nel primo grado” ed aveva errato nell’attribuire una percentuale di responsabilità alla M., senza tener conto che la giovane aveva tenuto una condotta corretta in base alla normativa del C.d.S. e senza considerare che vi era stata pertanto un’impossibilità di evitare il sinistro che valeva a liberare la ricorrente dalla concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c., comma 2.

2.1. Per quanto i ricorrenti insistano nell’escludere che la censura coinvolga apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, il motivo mira chiaramente a veicolare – sotto le vesti dell’error in iure – una inammissibile istanza di diverso apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie ed è, per tale ragione, inammissibile.

3. Col secondo motivo (che deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost., del D.Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost.), ci si duole del fatto che il danno biologico subito dalla M. non sia stato liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano e – altresì – del fatto che, pur avendo preso a riferimento le tabelle del Triveneto, la Corte, senza motivazione alcuna, abbia “liquidato a titolo di ristoro dell’invalidità permanente biologica la somma di Euro 400.000,00, mentre in dette tabelle viene prevista la somma di Euro 528.503,00”, per di più riducendo la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado, che aveva stimato un danno di 600.000,00 Euro.

3.1. Il motivo va disatteso.

La doglianza relativa alla mancata applicazione delle tabelle milanesi è inammissibile, dato che non risulta che di tali tabelle fosse stata richiesta l’applicazione nel giudizio di merito; nè, peraltro, il ricorso consente di apprezzare se vi sia un effettivo interesse alla censura, dal momento che non indica il diverso maggiore importo che avrebbe potuto essere liquidato sulla base delle tabelle milanesi.

Altrettanto deve dirsi in ordine alla censura concernente l’erronea applicazione delle tabelle del Triveneto, giacchè dal ricorso non emerge se la diversa (e asseritamente corretta) applicazione delle tabelle venete avrebbe comportato la liquidazione del danno non patrimoniale in un importo complessivo superiore a quello di 1.050.000,00 Euro stimato dalla Corte.

4. Col terzo e col quarto motivo (che prospettano entrambi la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., degli artt. 2 e 32 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., con l’ulteriore indicazione – quanto al primo – della violazione del D.P.R. n. 37 del 2009 e del D.P.R. n. 181 del 2009), viene censurata la mancata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale patiti dalla M.: più precisamente, si lamenta che “il danno morale e il danno esistenziale, ritenuti duplicazione risarcitoria, sono stati liquidati solo come appesantimento del danno biologico”.

I motivi sono entrambi infondati, atteso che la Corte ha rispettato il criterio della integralità del risarcimento, liquidando tutti i profili del danno non patrimoniale (quello propriamente biologico e i suoi riflessi in termini di sofferenza psichica e di limitazione esistenziale); ciò ha correttamente fatto sulla base di una valutazione complessiva che ha appesantito (peraltro in misura considerevole) il valore del punto previsto per il danno biologico (nell’ambito di tabelle che erano evidentemente strutturate nel senso di compiere una liquidazione distinta dei vari profili di danno).

5. Il quinto motivo (che deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., degli artt. 2, 3 e 32 Cost.

e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost.) investe la parte della sentenza concernente la liquidazione del danno in favore di M.L. e di C.M. e censura la Corte per non avere proceduto alla liquidazione del danno biologico patito dai genitori della M. (accertato dal c.t.u. nelle misure del 20%, quanto al padre, e del 30%1 quanto alla madre).

Il motivo è infondato in quanto muove dal presupposto erroneo che la Corte si sia “limitata a liquidare il danno non patrimoniale espressamente menzionato come ristoro del danno morale ed esistenziale”: dalla sentenza non è emerge affatto che la Corte abbia voluto escludere il danno biologico, ma semplicemente incrementare gli importi stimati dal primo giudice, che aveva considerato le patologie da cui erano affetti i due genitori e aveva liquidato importi comprensivi del biologico e – quanto a 120.000,00 Euro – dei riflessi morali ed esistenziali.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti e la Milano Assicurazioni; vanno, invece, compensate fra i ricorrenti e la Allianz, tenuto conto che quest’ultima non aveva alcun interesse a resistere, atteso che – come dalla stessa evidenziato nel controricorso e nella successiva memoria – la sua posizione era stata già definita in primo grado, con declaratoria di cessazione dalla materia del contendere passata in giudicato.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della Milano Assicurazioni s.p.a., liquidandole in Euro 7.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge; compensa le spese fra i ricorrenti e la Allianz Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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