Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12398 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 21748-2016 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ADRIANA MASARACCHIA

giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DI RIPOSO MARIA SS. DEL ROSARIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 653/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18.2.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Comune di Palermo propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 209/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Casa di Riposo Maria SS. del Rosario avverso cartella di pagamento TARSU 2008;

la Casa di Riposo è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, L.R. Sicilia n. 7 del 1992, art. 13, L. n. 142 del 1990, artt. 4 e 32, art. 49 Statuto del Comune di Palermo) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente dichiarato l’incompetenza della Giunta Comunale per approvare la tariffa TARSU con Delib. 30 maggio 2008, n. 120;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di TARSU, nella vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (cfr. Cass. n. 8336/2015, resa con riferimento a TARSU applicata da Comune siciliano);

1.4. a tal riguardo si è espressa dapprima Cass. n. 360/2014 e poi Cass. n. 913/2016, dovendo peraltro precisarsi, assumendo le seguenti argomentazioni carattere decisivo ai fini della decisione, che nella Regione Siciliana, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali – artt. 14 e 15 Statuto regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – trova applicazione la riserva contenuta nella L. n. 142 del 1990, art. 4 recepita a livello regionale dalla L.R. Siciliana n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), secondo la quale lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e in particolare determina le attribuzioni degli organi;

1.5. pur dovendosi ritenere che il T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, abrogativo della L. n. 142 del 1990) non è stato recepito nella Regione siciliana (cfr. Cass. n. 10230/2012, Cass. n. 11396/2011; Cass. n. 18563/2009), è decisiva la circostanza, che, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo, la Giunta, all’interno delle competenze ad essa riservate, ha anche quella di adottare variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale (cfr. in termini CGA 641/2012);

1.6. in senso ostativo neppure potrebbe sostenersi che difettava nel caso di specie una preventiva Delib. del Consiglio Comunale che avesse fissato i limiti entro cui la Giunta avrebbe potuto procedere alle variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, atteso che la mancata individuazione dei predetti limiti, da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, non determina l’incompetenza della giunta in materia tariffaria (cfr. Cass. n. 28675/2018);

1.7. questa Corte, con ordinanza n. 22532/2017, ha quindi affermato, in termini più generali, che, in tema di TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f), spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dalla L. n. 142 del 1990, previgente art. 32, comma 2, lett. g);

2.1. con il secondo ed il terzo motivo si lamenta omessa pronuncia e violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla ritenuta applicazione alla Casa di Riposo della tariffa prevista per le abitazioni private anzichè quella differenziata per alberghi e case di riposo;

2.2. le doglianze vanno accolte;

2.3. va invero richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

1.3. la questione posta con il secondo e terzo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

1.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

1.5. secondo principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU, è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, in quanto la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore (cfr. Cass. nn. 15050/2017 17498/2017, 8336/2015, 4797/2014; v. anche Cass. nn. 11655/09 e 15861/11, rese con riguardo a controversie analoghe a quella qui esaminata);

2.4. i Giudici di merito non si sono, dunque, uniformati a tale orientamento, estendendolo anche alla struttura collettiva della casa di riposo, che svolge attività recettiva ed offre servizi completi di ospitalità del tutto analoghi, sotto il profilo della capacità produttiva dei rifiuti, ai complessi alberghieri;

2.5. questa Corte ha, inoltre, affermato, peraltro, che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è neppure configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. nn. 7044/14; così Cass. n. 22804/2006);

3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

5. poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato nel corso del giudizio, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in misura pari ad Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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