Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12397 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8264-2016 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIA

SPERANZA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– controricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3818/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Don. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che M.I. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello articolandolo su due motivi – sviluppati poi in successiva memoria -, e che, dei due intimati Generali Italia S.p.A. e C.A., soltanto Generali Italia S.p.A. si difende con controricorso;

rilevato che il primo motivo e la prima parte del secondo sono doglianze inammissibili perchè di natura in realtà fattuale in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale su cui verte la causa risarcitoria di cui si tratta, come conferma pure l’allegazione alla memoria del rapporto relativo al sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Napoli, così esternando il perseguimento di una revisione degli esiti del compendio probatorio da parte del giudice di legittimità non conforme ai limiti della sua cognizione; rilevato che la seconda parte del secondo motivo lamenta la violazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014 perchè nella condanna alle spese la somma sarebbe stata determinata in misura inferiore al minimo: ma, anche a prescindere dalla inammissibilità di includere nello stesso motivo questioni del tutto distinte, deve osservarsi che il ricorso è stato proposto “nell’interesse di M.”, laddove le spese nella sentenza di merito sono state distratte integralmente al suo difensore, avvocato Valeria Speranza, per cui la relativa censura non è riconducibile all’interesse del M.;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente e ritenuto altresì che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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