Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12397 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20943/2012 proposto da:

S.S., SO.GI., SO.AL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCESCO GANCI, AURELIO ANSELMO giusta

procura speciale notarile del Dott. Notaio DOMENICO DAMASCELLI in

BOLOGNA del 10/09/2012 rep. n. 11198;

– ricorrenti –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, D.S., D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 669/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato SANDRO UGGERI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

So.Gi., S.S. e So.Al. agirono per il risarcimento dei danni conseguiti al decesso della giovane So.Sh. (figlia dei primi due e sorella della terza) avvenuto a seguito di sinistro stradale imputabile a responsabilità esclusiva di D.F., conducente dell’autovettura di proprietà di D.S. a bordo della quale era trasportata la vittima.

A tal fine, convennero in giudizio i menzionati D. e la Italiana Assicurazioni, in qualità di assicuratrice r.c.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, non ritenendo satisfattivo l’importo di 500.000,00 Euro versato dalla compagnia (di cui 200.000,00 Euro a ciascun genitore e 100.000,00 Euro alla sorella).

Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda, ritenendo adeguato l’importo già liquidato.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello.

Ricorrono per cassazione i soccombenti, affidandosi a due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato tempestivamente a D.S. e alla Italiana Assicurazioni; altrettanto tempestivamente è stata tentata la notifica a D.F. e la successiva rinnovazione compiuta ad iniziativa dei ricorrenti (dopo che la prima aveva avuto esito negativo) ha perfezionato il contraddittorio nei confronti del terzo intimato, a prescindere dal ritardo con cui è avvenuta.

2. Dato atto che l’appello verteva unicamente sulla determinazione del quantum del risarcimento, la Corte territoriale ha escluso la risarcibilità iure hereditatis del danno terminale (a fronte di un decesso istantaneo) e ha ritenuto che il danno sofferto dagli appellanti per la perdita della congiunta fosse stato adeguatamente risarcito col versamento della complessiva somma di 500.000,00 Euro, trattandosi di importo superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione dei criteri di liquidazione seguiti dalla Corte palermitana; ha altresì rigettato – per difetto di prova e, prima ancora, di specifica allegazione – la richiesta di risarcimento del danno biologico sofferto iure proprio; ha escluso, infine, il risarcimento del danno patrimoniale sul rilievo che difettavano elementi che potessero consentire di presumere un futuro apporto economico della vittima in favore dei familiari.

3. Col primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 185 e 589 c.p., artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., artt. 2, 3, 29, 30 e 111 Cost., art. 138 Codice Assicurazioni, nonchè la “violazione del principio di equità nella duplice accezione di personalizzazione al caso concreto del danno extrapatrimoniale e di parità di trattamento a fronte di casi analoghi”.

Le censure – che investono la sentenza nella parte in cui ha ritenuto congrua la quantificazione del danno parentale in 500.000,00 Euro –

lamentano la violazione della regola di equità che avrebbe comportato la necessità di applicare le tabelle milanesi (individuate da Cass. n. 12408/2011 come parametro di conformità della valutazione equitativa alle previsioni degli artt. 1226 e 2056 c.c.) e la mancata personalizzazione del risarcimento.

Col secondo motivo, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali “sulle diverse voci di danno liquidate e devalutate di anno in anno”.

4. Il primo motivo va disatteso alla stregua del principio per cui “l’applicazione di diverse tabelle, ancorchè comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito” (Cass. n. 12408/2011).

Nel caso in esame, non risulta che gli attuali ricorrenti si siano espressamente doluti, in sede di gravame, della mancata applicazione delle tabelle milanesi, nè che tali tabelle abbiano versato in atti.

Quanto alla dedotta mancata personalizzazione, dall’esame della sentenza (cfr., in particolare, pagg. 21, 22 e 24) risulta che la Corte di Appello ha considerato specificamente ogni circostanza del caso per giungere alla valutazione di adeguatezza dell’importo già liquidato.

Il secondo motivo (che non esprime alcuna censura, ma formula richieste in vista dell’accoglimento del primo) resta assorbito.

5. Non deve provvedersi in ordine alle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA