Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12397 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 07/06/2011), n.12397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11283/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 12/3/08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di F.M. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale -in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativi agli anni 1998/2000, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente), tra l’altro rilevando che il ricorso introduttivo doveva ritenersi tempestivo, essendo applicabile nella specie la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8 e successive modifiche, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici d’appello, nella specie non era applicabile la sospensione dei termini prevista dall’art. 15 citato, posto che l’avviso di accertamento era stato notificato dopo il primo gennaio 2003, non rilevando ai fini in esame l’emissione da parte dell’Ufficio di una precedente segnalazione interna proveniente dal Team Ufficio Rimborsi Iva) è manifestamente fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta infatti che nella specie l’avviso di accertamento è stato notificato il 23.09.2003, con conseguente inapplicabilità ratione temporis della disciplina dettata dal citato art. 15. Peraltro, non è possibile fare riferimento (come invece ritenuto dai giudici d’appello) ad un atto precedente – nella specie, segnalazione del Team Ufficio Rimborsi Iva, posto che tale atto non rientra tra quelli definibili a norma dell’art. 15 citato (ed in relazione ai quali è prevista la sospensione del termine per la proposizione del ricorso), essendo appena il caso di rilevare che l’elenco dei suddetti atti deve ritenersi tassativo ed insuscettibile di interpretazione estensiva, in quanto contenuto in norma prevedente sanatoria fiscale e connessa sospensione di termini processuali, quindi avente carattere eccezionale e pertanto di stretta interpretazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata, sulla quale soltanto può pronunciare questo giudice, deve essere cassata senza rinvio (restando così travolta anche la sentenza di primo grado), a norma dell’ultima parte dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Atteso lo sviluppo processuale della vicenda nel merito e la mancanza di specifica e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, si ritiene di compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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