Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12396 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.11372-2019 proposto da:

P. CARBURANTI S.N.C. DI P.N. E P.M., in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

GUIDUGLI;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA ADRIATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORR1DONI, 25, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MANGANARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 43456/2018

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. CARDINO ALBERTO, che chiede il

rigetto del proposto regolamento e la declaratoria di competenza del

Tribunale di Brescia.

Fatto

RITENUTO

che P. Carburanti s.n.c. di P.N. e P.M. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, resa pubblica in data 25 marzo 2019, che – nella causa proposta dallo stesso ricorrente contro la Petrolifera Adriatica S.p.A. per sentir ordinare a quest’ultima l’applicazione alle somministrazioni di carburante le condizioni previste dall’Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della Rete di distribuzione della Esso Italiana S.p.A. del 16 luglio 2014 – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia;

che il Tribunale di Roma ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza a favore del Tribunale di Brescia (sede legale della Petrolifera Adriatica S.p.A.), poichè, in forza dell’intervenuta cessione dei contratti avvenuta tra Esso Italiana S.p.A. e la Petrolifera Adriatica S.p.A., la società cessionaria è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e facoltà già facenti capo alla Esso S.p.A., sicchè “il suo nominativo deve intendersi così sostituito nel contratto ceduto”, includente anche l’art. 13 disciplinante il foro esclusivamente competente a giudicare per le vertenze derivanti dal contratto in questione;

che resiste con memoria di costituzione la parte intimata Petrolifera Adriatica S.p.A.;

che il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso;

che è stata ritualmente eseguita la comunicazione di cui all’art. 380 ter c.p.c., comma 2;

che la Petrolifera Adriatica S.p.A. ha depositato memoria in data 7 gennaio 2020;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, in via preliminare, deve ritenersi inammissibile la memoria della Petrolifera Adriatica S.p.A., in quanto tardivamente depositata rispetto al termine fissato dall’art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Ciò premesso, la parte ricorrente si duole della declaratoria di incompetenza territoriale poichè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, in forza dell’avvenuta cessione dei contratti e del subentro della cessionaria Petrolifera Adriatica S.p.A. in tutti i rapporti attivi e passivi e facoltà già facenti capo alla Esso S.p.A., il nominativo della stessa cessionaria deve intendersi sostituito nel contratto ceduto a quello di Esso (e, quindi, anche nell’art. 13 del contratto di fornitura di carburanti che indica come foro esclusivamente competente a giudicare sulle vertenze derivanti dal medesimo contratto quello dove Esso ha la propria sede legale e, dunque, il foro di Roma), giacchè, in mancanza di una espressa pattuizione alternativa, non può ritenersi automaticamente mutato il foro convenzionale specificamente indicato nel contratto di fornitura, il quale, tra l’altro, impone l’obbligo di continuare ad acquistare solo carburante Esso e di distribuirlo secondo le immagini e tecniche distributive Esso.

Il motivo è infondato.

La clausola di cui all’art. 13 del “contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti”, relativo alla gestione di un’area di servizio di distribuzione carburante – originariamente stipulato tra la Esso e la società P. e nel quale contratto, a seguito di cessione del relativo ramo d’azienda, è subentrata alla stessa Esso la società Petrolifera Adriatica – così recita: “Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze del presente contratto è quello ove la ESSO avrà la sede legale al momento della introduzione del giudizio con facoltà della sola ESSO di adire, in alternativa, il Foro del convenuto”.

Il subentro della cessionaria Petrolifera Adriatica nel contratto anzidetto, in luogo della cedente Esso, conduce ad interpretare la clausola sul foro esclusivo come relativa alla stessa cessionaria e ciò in ragione di una lettura coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c., il cui congiunto rilievo si oppone ad una esegesi meramente letterale, calibrata soltanto sulla espressa indicazione della Esso come parte espressamente individuata in base al luogo della “sede legale al momento della introduzione del giudizio”.

La clausola di cui al citato art. 13 assegna un chiaro vantaggio contrattuale, permettendo al concedente, fornitore dell’impianto e del carburante, di evitare dislocazioni in ipotesi di contenzioso da radicare, perciò, presso la propria sede.

Sicchè, in forza dei predetti canoni, occorre valorizzare l’indicazione specifica soltanto come individuazione della parte nel contratto, tale, quindi, da comportare, nel caso di cessione di quella posizione, l’operare della clausola con riferimento alla diversa sede del cessionario.

La lettura complessiva della clausola e in funzione conservativa della stessa porta, infatti, ad escludere che, una volta intervenuta la cessione, la Esso possa, al momento della introduzione del giudizio, in cui non è più parte del contratto, operare la scelta, alternativa, di adire il foro del convenuto (come la clausola de qua consente); scelta, invece, la cui facoltà di esercizio rimane intatta in capo al cessionario.

Del resto, sempre la lettura complessiva del testo contrattuale, in armonia con il criterio della buone fede, pone in evidenza che la specifica indicazione di “ESSO” (così testualmente) è presente e ripetuta in ogni clausola, mentre la controparte negoziale è indicata come “Gestore”. Pertanto, ciò consente di ritenere che l’indicazione “ESSO” rimane sul piano, più generico, della identificazione della parte contrattuale concedente e fornitrice, che non muta tale natura soltanto nel contesto della clausola relativa al foro competente.

Dunque, il riferimento alla sede ESSO di Roma è da intendersi, come fatto dal Tribunale, mutabile, specularmente al mutamento della parte contrattuale, quale rinvio mobile finalizzato alla conservazione del medesimo equilibrio negoziale.

In definitiva, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l’opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto.

Deve, quindi, essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.

Le spese del presente regolamento vanno interamente compensate in ragione della novità della questione esaminata.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Brescia;

spese interamente compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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