Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12396 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4670-2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2015 della CORTE D’appello di BRESCIA,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Don. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con sentenza 10 dicembre 2014-8 gennaio 2015 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello principale di B.F. e l’appello incidentale di Allianz S.p.A. avverso sentenza del 18 aprile 2007-29 gennaio 2008 del Tribunale di Brescia, che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo del pagamento di Euro 5100 a favore di B.F. proposta dall’allora RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. – poi, appunto, Allianz S.p.A.-;

rilevato che la corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla qualificazione dell’atto del 22 luglio 2004, sottoscritto da ambo le parti e centro della controversia, non come ricognizione di debito – come prospettato dal B. -, bensì come assunzione da parte della compagnia assicurativa dell’obbligo di pagamento di quanto avrebbe dovuto pagare al B. la sua assicurata Transport S.r.l.;

rilevato che Fabio B. ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello, dal quale Allianz S.p.A. si è difesa con controricorso;

rilevato che entrambe le parti hanno altresì depositato memoria e rilevato, in via preliminare, che nella memoria il ricorrente eccepisce non essergli stato regolarmente notificato il controricorso al suo indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella parte iniziale del ricorso, eccezione che peraltro non trova riscontro negli atti, da cui emerge invece la rituale notifica telematica presso l’indirizzo suddetto;

rilevato che il ricorso si articola in otto motivi (il settimo motivo, per errore materiale, viene numerato sesto, per cui l’ottavo viene numerato settimo); rilevato che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “mancata impugnazione per errore vizio del consenso dell’atto 22 luglio 2004 da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della sottoscrittrice dell’atto” nonchè “violazione o falsa o omessa applicazione” dell’art. 1427 c.c. e dell’art. 1428 c.c., lamentando la mancata estensione del contraddittorio a Transport S.r.l., e altresì che “l’atto di transazione del 22 luglio 2004 avrebbe dovuto essere annullato per la commissione dell’errore vizio del consenso” di quest’ultima; rilevato che, tuttavia, il ricorrente non esterna quale sia il suo interesse in riferimento ad una censura oggettivamente imperniata sull’interesse di Transport S.r.l., per cui il motivo risulta inammissibile;

rilevato che il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1273 c.c. con contestuale violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 argomentando nel senso che l’obbligazione assunta dalla controricorrente nei confronti del ricorrente non avrebbe costituito accollo della posizione debitoria della sua assicurata bensì una vera e propria obbligazione autonoma assunta appunto dalla controricorrente, e richiamando altresì il diritto del legale alle proprie competenze professionali;

ritenuto che con tale doglianza, a tacer d’altro, il ricorrente persegue in sostanza un accertamento fattuale dal giudice di legittimità sulla volontà negoziale che ha dato luogo all’atto del 22 luglio 2004 in alternativa a quello operato dalla Corte di appello, per cui essa risulta inammissibile;

rilevato che il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 633 ss. c.p.c. e vizio della sentenza impugnata, in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare il mancato pagamento parziale da parte della compagnia assicuratrice della somma ingiunta al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo: il motivo è inammissibile, a tacer d’altro, per carenza di specificità, non essendo state indicate in modo chiaro le norme che condurrebbero alla nullità la sentenza di secondo grado;

rilevato che il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. da parte del giudice d’appello quanto alla “domanda ex adverso proposta e alla valutazione giuridica del rapporto contrattuale tra le parti” avendo la corte territoriale “erroneamente applicato la disciplina giuridica dell’accollo al caso di specie, con ciò incorrendo nella evidente violazione dell’art. 163 c.p.c., in quanto la controparte, nel proprio atto, non ha mai qualificato come tale, nei propri scritti difensivi, l’accordo contrattuale sottoscritto dal proprio legale rappresentante” e in tal modo pure incorrendo “nel vizio di extra o ultra-petizione”: è evidente, a parte ogni altro rilievo, l’inammissibilità del motivo per il suo contenuto ambiguo e quindi generico, che si nutre di una commistione di pretesa violazione della normativa sostanziale – sull’accollo (tra l’altro non specificamente indicata) accanto ad una pretesa violazione dell’art. 163 c.p.c. processuale -, argomentata infine come pretesa violazione dell’ulteriore principio processuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1427 e 1428 c.c. quanto alla “mancata impugnazione per annullamento dell’accordo transattivo 22 luglio 2004”, adducendo che la decisione del giudice d’appello “non è confortata dalla modifica dell’accordo contrattuale 22 luglio 2004, modifica la quale avrebbe dovuto costituire il vero e proprio presupposto giuridico idoneo a pervenire alla soluzione adottata in sede di decisione”, avendo invece la corte territoriale “ignorato del tutto il contenuto dell’atto di definizione della controversia Transport Srl – RAS Assicurazioni, alterando in maniera apodittica e senza giustificata e corretta motivazione, il contenuto di un accordo contrattuale mai modificato nel tempo e ad oggi risultato non eseguito secondo le modalità pattuite”: essendo così conformato il contenuto del motivo, risulta evidente la sua natura fattuale da un lato e la sua genericità argomentativa dall’altro, che lo conducono alla inammissibilità;

il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “erroneità della sentenza impugnata per errata o falsa applicazione della norma di diritto” per avere la sentenza suddetta attribuito “l’obbligo di pagamento dell’importo concordato a carico della Transport”: a tacer d’altro, la censura è del tutto generica e quindi inammissibile, non avendo identificato la “norma di diritto” di cui la corte territoriale avrebbe dato errata o falsa applicazione;

il settimo motivo, per errore materiale rubricato ancora come sesto, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 329 c.p.c. per mancata impugnazione specifica della sentenza del Tribunale laddove definisce l’atto 22 luglio 2004 “quale atto di transazione della controversia”, nonchè “violazione o omessa applicazione” dell’art. 1965 c.c., perchè l’attuale controricorrente, nel suo appello incidentale, “non ha impugnato la qualificazione giuridica attribuita all’atto sottoscritto dalle parti quale vero e proprio atto di transazione della controversia”; il motivo è privo di consistenza, in quanto, a parte ogni altra considerazione, è stato lo stesso B. a devolvere al giudice d’appello l’accertamento della natura dell’atto in questione (v. motivazione della sentenza impugnata, pagine 3s.: “L’appellante censura la sentenza impugnata là ove il primo giudice ha attribuito all’atto azionato in sede monitoria la qualifica di quietanza di pagamento, mentre, di contro, nella prospettazione difensiva, esso integrerebbe un vero e proprio riconoscimento di debito”);

l’ottavo motivo, per errore materiale rubricato come settimo, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alla condanna alle spese dell’odierno ricorrente, per non avere la corte territoriale considerato “in alcun modo” il rigetto dell’appello incidentale dell’attuale controricorrente: è evidente che il ricorrente lamenta la mancata compensazione delle spese per soccombenza reciproca, ma l’art. 92 c.p.c. (che è quello pertinente, e non l’art. 91 c.p.c. invocato nel motivo), al comma 2, statuisce che in caso di soccombenza reciproca il giudice “può” compensare, onde la disposizione della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice, il quale, peraltro, nel caso di specie ha chiaramente motivato la sua scelta negativa evidenziando la netta predominanza, nell’oggetto della controversia, dell’appello principale (motivazione, pagina 6: “Le spese del grado, in ragione dell’assoluta pregnanza della soccombenza dell’appellante, vanno poste a carico del predetto”), per cui la censura non ha pregio;

ritenuto quindi che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, come liquidate in dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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