Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12396 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4381-2018 proposto da:

D.F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA CARRATELLI;

– ricorrente –

contro

D.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE DE LUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2043/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da D.F.E. la sentenza n. 2043/2017 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, rigettando l’appello innanzi ad essa interposto dall’odierna ricorrente, confermava la decisione del Tribunale di Cosenza n. 991/2012.

Quest’ultima aveva accolto la domanda dell’odierna controricorrente di autorizzazione giudiziale ex art. 843 c.c. ad accedere alla sottostante proprietà della convenuta D.F. per procedere alla temporanea installazione di impalcatura allo scopo di eseguire opere di ristrutturazione del proprio appartamento.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Col motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 843 c.c. e degli artt. 2697 e 2043 c.c..

1.1 – Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza, disattendendo l’unico motivo di appello innanzi ad essa proposto, ha ritenuto che nella fattispecie “l’accesso ed il passaggio sul fondo altrui rappresentano l’unica soluzione possibile” per l’installazione di ponteggi ed impalcature necessarie ai detti lavori di ristrutturazione.

Nulla ha, come correttamente avrebbe dovuto, osservare la predetta Corte territoriale in ordine – rispetto alla prima decisione – alla eccepita “omessa valutazione della legittimità dell’opera” a farsi, già allegata dall’odierna parte ricorrente col motivo di appello.

L’impugnata sentenza si è, infatti, limitata ad affermare che “non poteva rilevare quanto accertato dal CTU” circa la illegittimità “sotto il profilo statico” dell’opera per cui si richiedeva l’autorizzazione al transito ed accesso.

Senonchè, come può agevolmente evincersi dalla stessa decisione oggi gravata, l’espletata consulenza aveva consentito di accertare che “l’opera che dovrà realizzare la sig.ra D.M.T. così come concepita e progettata è illegittima sotto il profilo statico”.

Ciò posto non può che affermarsi l’erroneità della gravata decisione in punto di violazione del principio affermato e ribadito (Cass. n.ri 28234/2008 e 7768/2011) da questa Corte, alla cui stregua la illiceità dell’opera a realizzarsi era ed è condizione essenziale da verificare al fine della pronuncia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 843 c.c..

Il motivo va, quindi, accolto con ogni conseguente pronuncia di legge, di cui in dispositivo, quanto al prosieguo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rimette, anche per le spese, innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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