Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12396 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 07/06/2011), n.12396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7031/2009 proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GLENDI CESARE FEDERICO giusta procura speciale per atto notaio

GIAMBATTISTA COLTRARO di AUGUSTA (Siracusa) dell’11/3/09 REP. N.

3191, allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2008 della COMMISSIONE TRIBUBARIA REGIONALE

DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 14/1/08, depositata il

28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE EMANUELE per delega

dell’Avvocato LUIGI MANZO che si riporta agli scritti aderendo alla

relazione;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009);

ritenuto che il collegio ritiene non sussistenti nella specie i presupposti per una decisione camerale.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA