Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12395 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8593-2019 proposto da:

CONSORZIO ICON – ITALIAN CULTURE ON THE NET, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 123, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO GIOVANNI SANZARI, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMALIA SPROVIERI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, TESENE SRL;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 1222/2019 del

TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. DE AUGUSTINIS U., che ha

concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso per regolamento di competenza, il Consorzio ICoN-Italian Culture on the Net ha impugnato l’ordinanza del 5 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Firenze ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del giudizio (distinto dal n. rg. 5777/2018) introdotto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dall’odierno ricorrente al fine di sentir dichiarare il proprio diritto all’escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice Tesene s.r.l. con polizza rilasciata da Groupama S.p.A. e, per l’effetto, sentir condannare quest’ultima al pagamento della garanzia;

che il Tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione proposta sia dal terzo chiamato in causa Tesene s.r.1., che dalla convenuta Groupama Ass.ni S.p.a., disponeva la sospensione del giudizio sommario di cognizione, ex art. 702-bis c.p.c. istaurato dal Consorzio ICoN per ritenuta pregiudizialità di separato giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Pisa (distinto dal n. rg. 396/18), in quanto avente ad oggetto “l’inadempimento oggi in contestazione e alla base delle richieste di escussione della fideiussione”;

che le parti intimate Groupama Assicurazioni S.p.A. e Tesene S.r.l. non svolgono alcuna attività difensiva in questa sede;

che il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso;

che è stata ritualmente eseguita la comunicazione di cui all’art. 380-ter c.p.c., comma 2;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che è principio consolidato quello per cui, qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell’ambito del rito sommario, è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr., tra le altre, Cass. n. 3/2012, Cass. n. 21914/2015, Cass. n. 12441/2017 e Cass. n. 31801/2018);

che, pertanto, è fondata l’istanza di regolamento di competenza proposta dal Consorzio ICoN, giacchè il Tribunale di Firenze ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio distinto dal n. rg. 5777/2018 per pregiudizialità del giudizio distinto dal n. rg. 396/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.;

che, dunque, va cassata l’ordinanza di sospensione ivi impugnata

e disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze (il quale, una volta disposto il prosieguo con la cognizione piena, potrà

e dovrà valutare la connessione con il procedimento pisano sia ai sensi dell’art. 40 c.p.c., sia ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2), da riassumersi nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;

che le intimate Tesene s.r.l. e Groupama Assicurazioni S.p.A. vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente regolamento, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze;

condanna le intimate Tesene s.r.l. e Groupama Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente regolamento, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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