Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12395 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato NICOLINO

SCIARRA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI

5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e

difende;

L.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4B, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CAPUTI

LAMBRENGHI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLA GIROLAMI;

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

CASA CURA ARS MEDICA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5660/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che B.V. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 13 ottobre 2015 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dalla Corte d’appello di Roma, che ha riformato la sentenza n. 18162/2006 del Tribunale di Roma – la quale aveva accolto la domanda risarcitoria del B. proposta per responsabilità professionale di L.C.A. in relazione ad un’operazione chirurgica per un’ernia distale -, escludendo la responsabilità del sanitario in considerazione, in particolare, degli esiti della c.t.u. espletata;

rilevato che degli intimati L.C.A., Zurich International Italia S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Casa di Cura Ars Medica S.p.A. i primi tre si difendono, ciascuno con controricorso;

rilevato che il ricorrente e il controricorrente L. hanno depositato altresì memoria;

rilevato, in via preliminare, che nella sua memoria il ricorrente, tra l’altro, lamenta una asserita non comprensibilità della proposta del consigliere relatore in rapporto al protocollo vigente, doglianza che peraltro non trova riscontro nella suddetta proposta, la quale invero è motivata con l’evidenziazione di “manifesta infondatezza per natura fattuale e comunque adeguatezza della motivazione della sentenza d’appello”;

rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo, che denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè artt. 40 e 41 c.p., per erronea applicazione del regime probatorio;

rilevato che, a prescindere dalla ambigua qualificazione offerta formalmente del ricorrente – indicando il motivo come denunciante, al tempo stesso, violazione di norme e vizio motivazionale -, quel che in effetti critica la censura in questione è l’accertamento fattuale della responsabilità del chirurgo, proponendone una valutazione alternativa rispetto a quello effettuato dalla corte territoriale e perseguendo pertanto, inammissibilmente considerati i limiti della giurisdizione di legittimità, un terzo grado di merito;

rilevato, meramente ad abundantiam quindi, che l’accertamento fattuale è stato esternato in modo del tutto congruo dalla Corte d’appello, la quale ha posto a sua base gli esiti inequivoci della c.t.u., osservando che il consulente “ha analiticamente e convincentemente esposto le ragioni” che lo hanno condotto ad escludere l’esistenza di errori diagnostici e ad affermare tanto l’idoneità del trattamento prescelto alla diagnosi effettuata, quanto la correttezza della esecuzione tecnica dell’intervento (“non risulta significativamente difforme dalle metodiche proprie stabilite dalla prassi e dalla scienza medica”), e ciò discendendo dalle considerazioni che “la fisionomia della complicanza intraoperatoria (lesione della dura)… non è riconducibile ad inosservanza di regole o scelte tecniche dell’operatore imprudenti o impedite”, che la complicanza è stata “prontamente individuata, descritta nel verbale operatorio e trattata senza apparenti conseguenze dirette” e che “la fibrosi cicatriziale, verificatasi in risposta al trauma chirurgico, non era altrimenti evitabile e risulta essere causa della modesta stenosi del canale vertebrale a livello del recesso laterale di sinistra a livello dell’accesso chirurgico L3-L4 e concorre a determinare l’attuale quadro clinico posto-operatorio” (v. motivazione della sentenza impugnata, pagina 9);

ritenuto, in conclusione, che il ricorso è inammissibile;

ritenuto altresì che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile essendo stata la causa instaurata nel 2004, sia equo compensare integralmente le spese del grado, in particolare in rapporto alla difformità delle sentenze di merito;

ritenuto infine che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA