Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12395 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4202/2012 proposto da:

C.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO TRIFILO’

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PATTI;

– intimata –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PATTI, in persona del Direttore

p.t., elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

C.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 488/2010 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il

24/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. convenne avanti al Giudice di Pace di Patti la locale Agenzia delle Entrate per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un avviso di accertamento e di una cartella esattoriale illegittimamente emessi; rilevò che la ricezione dei provvedimenti aveva determinato una serie di disagi (perdita di tempo, stress, stato d’ansia) e spese per l’opera di un commercialista e aggiunse che, soltanto dopo oltre un anno, l’Agenzia aveva riconosciuto il proprio errore, emettendo un provvedimento di sgravio in sede di autotutela.

Il Giudice di Pace accolse la domanda, con sentenza che è stata integralmente riformata dal Tribunale di Patti.

Ricorre per cassazione il C., affidandosi a due motivi;

resiste l’Agenzia delle Entrate a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Affermata la giurisdizione del giudice ordinario e rilevato (con richiamo a Cass. n. 698/2010) che la ritardata adozione di un provvedimento di autotutela può comportare il risarcimento del danno che il ritardo abbia causato al privato, il Tribunale ha tuttavia osservato che – nel caso – non emergeva che i dati erronei su cui si fondava l’accertamento tributario fossero a disposizione della p.a.;

in particolare, ha rilevato che il C. si era limitato a dedurre che l’Agenzia avrebbe potuto ricavare i dati corretti dal modello 770, compiendo però un’allegazione che, “oltre ad essere inammissibile perchè proposta per la prima volta in appello”, era “comunque priva di riscontro probatorio”.

Tanto premesso, ha concluso che non potevano ritenersi sussistenti nel comportamento dell’Agenzia gli estremi del dolo o della colpa, necessari per affermare la responsabilità risarcitoria della p.a.

(ex Cass. S.U. n. 500/1999).

2. Col primo motivo, il C. deduce “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c.” e assume che, ove avesse improntato la propria condotta ai principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, l’Agenzia “non avrebbe dovuto emettere l’avviso di accertamento… e la successiva cartella esattoriale”.

3. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta “insufficiente e contraddittoria motivazione”:

censura l’affermazione della tardività dell’allegazione relativa al modello 770 e rileva che “l’Agenzia delle Entrate la quale detiene nei propri archivi informatici le dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti, non poteva non conoscere la situazione patrimoniale dei contribuenti e nel caso specifico del sig. C.”.

4. Il ricorso è inammissibile.

Sussiste, in relazione ad entrambi i motivi, un evidente difetto di autosufficienza del ricorso, in quanto il C. non trascrive in alcuna misura i documenti (segnatamente il mod. 101) dai quali avrebbe dovuto emergere la sua effettiva situazione reddituale e, con essa, l’evitabilità dell’errore in cui era incorsa l’Agenzia.

Il primo motivo è ulteriormente inammissibile in quanto, lungi dall’individuare un error in iure, pretende di ribaltare l’accertamento di merito con cui il Tribunale ha escluso l’elemento soggettivo dell’illecito, accertamento che tuttavia – non è censurabile in quanto congruamente motivato.

Quanto – poi – al vizio di motivazione, il secondo motivo non evidenzia un’insufficienza e una contraddittorietà interne alla sentenza, quanto piuttosto un’incongruenza fra la stessa e i dati (non meglio precisati) che sarebbero stati nella disponibilità dell’Amministrazione.

5. Il ricorso condizionato rimane assorbito.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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