Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12394 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33051-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MARIA CARDILLO;

– ricorrente –

contro

THE MEMBERS OF ERS SYNDACATE 218 AT LLOYD’S ACTING ITS MANAGING AGENT

ERS SYNDACATE MANAGEMENT LIMITED (già ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE

HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL CONTRATTO 20411656.01), in

persona del direttore e procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18 presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GENEOVESE che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2878/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, M.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania, resa pubblica in data 4 luglio 2018, che, nel rigettarne il gravame, confermava la decisione del Giudice di pace di Mascalucia, escludendo che la sentenza irrevocabile n. 301/2006 emessa dallo stesso Giudice di pace nella causa di risarcimento danni per sinistro stradale in cui erano stati condannati, in solido tra loro, R.S. (responsabile del sinistro) e la Crowe Italia s.r.l. (società assicuratrice), potesse avere effetti di giudicato nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, quale soggetto terzo non partecipante al predetto giudizio (in cui la Crowe s.r.l. non aveva agito quale rappresentante o mandataria degli stessi Assicuratori Lloyd’s);

che resistono con controricorso “The members of ERS Syndacate 218 at Lloyd’s acting by its Managing Agent ERS Syndacate Management Limited” (già Assicuratori Lloyd’s che hanno assunto il rischio di cui al contratto 20411656.01), mentre non ha svolto attività difensiva in questa l’intimato R.S.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale è stata depositata (in data 8 gennaio 2020, presso la cancelleria) memoria del ricorrente;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato che, in via preliminare, va ritenuta inammissibile la memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata a mezzo posta dal ricorrente (sicchè il relativo contenuto non può essere preso in considerazione), non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (tra le altre, Cass. n. 31041/2019), là dove (ulteriormente) la memoria, nella specie, sarebbe comunque inammissibile per tardivo deposito;

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., nonchè omessa motivazione, per aver il giudice di appello errato “ad ignorare che la sentenza passata in giudicato” (n. 301/2006 del Giudice di pace di Mascalucia) avesse – come da giurisprudenza “reiterata negli anni” (Cass. n. 371/1979, Cass. n. 12612/2001, Cass. n. 10017/2005, Cass. n. 1359/2012) – “non solo efficacia diretta nei confronti delle parti, i loro eredi ed aventi causa ma anche una efficacia riflessa nei confronti delle persone che, rimaste estranee al processo, siano tuttavia portatori di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica interessata dal giudicato”;

a.1) il motivo è manifestamente infondato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (cui il Collegio intende dare continuità), che, nel ribadire un orientamento già presente (Cass. n. 3223/1976, Cass. n. 4192/2004, Cass. n. 10919/2011), ha enunciato il principio così massimato: “In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perchè devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale” (Cass. n. 18325/2019);

b) con il secondo mezzo è denunciato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il Tribunale, in conseguenza dell’erronea applicazione dell’art. 2909 c.c., altresì errato a condannare esso M. al pagamento delle spese di lite in favore degli Assicuratori Lloyd’s;

b.1) il secondo motivo (che, auspicando una diversa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello all’esito favorevole della presente impugnazione, si palesa, invero, un “non motivo”) è da ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.

Il ricorso va, dunque, rigettato, dovendosi addivenire ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e la parte controricorrente in ragione del consolidamento solo di recente della giurisprudenza sopra richiamata; non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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