Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12394 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04926/2016 R.G. proposto da:

M.G.V., elettivamente domiciliato ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARGHERITA PROTA;

– ricorrente –

contro

T.D., in proprio ed in qualità di titolare dell’impresa

agricola SPORTINGDOG LA VALLE INCANTATA DI T.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso lo

studio dell’avvocato MAURO CARENA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO PAGANI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

TORINO, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte dal P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che chiede che la Corte di

Cassazione dichiari il ricorso improcedibile, con le conseguenze di

legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.G.V., dedotta la qualità di procuratore speciale ad litem di S.G., ha impugnato con regolamento di competenza – notificato il 27.6.16 – l’ordinanza del tribunale di Torino resa il 25.5.16 e comunicata il 27.5.16, a conclusione della fase sommaria del procedimento per la convalida dello sfratto per morosità da lui intimato a T.D. (quale titolare dell’impresa individuale “Sporting Dog La valle incantata di T.D.”), in relazione ad un contratto di locazione con lui intercorso ed avente ad oggetto un terreno agricolo in agro del Comune di (OMISSIS) per l’attività di allevamento, ricovero, selezione ed addestramento di cani e gatti, per la durata di anni 19 e mesi 11 a far tempo dal 31.5.96;

sul punto, il tribunale ha ritenuto, accogliendo l’eccezione dell’intimato, la competenza della sezione specializzata agraria, negando la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio; il M. si duole che il provvedimento impugnato sarebbe

viziato per violazione dell’art. 2135 c.c., commi 1 e 2, artt. 2188 e 2193 c.c. e per omesso esame di fatti decisivi, essendo estranea alla coltivazione del fondo l’attività di allevamento di animali, non essendo la controparte coltivatore diretto del fondo, nè essendo i cani e i gatti allevati per l’alimentazione o il lavoro e quindi mancando un rapporto di complementarietà del loro allevamento con la coltivazione del fondo;

il T. ha depositato memoria, sostenendo l’infondatezza del proposto regolamento;

il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta depositata il 2331.1.17, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, per essere stato depositato, in uno ai prescritti allegati (tra cui il biglietto di cancelleria attestante la data di comunicazione dell’ordinanza impugnata), oltre il ventesimo giorno dalla data di notificazione;

in vista dell’adunanza del 16.3.17 entrambe le parti depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non può condividersi l’argomentazione del Pubblico Ministero in punto di improcedibilità del ricorso: questo è sì pervenuto in cancelleria (in uno agli allegati prescritti dal codice) solo il 19.7.16, ma è stato spedito a mezzo posta, come espressamente consentito dalla normativa sul giudizio di legittimità, con plico consegnato all’ufficio postale mittente (nella specie, di Torino) in tempo di gran lunga anteriore alla scadenza di quel termine perentorio (e, precisamente, in data 8.7.16, pervenendo oltretutto presso gli uffici di questa Corte in data 15.7.16); pertanto, è a quella data che occorre fare riferimento ed il ricorso deve qualificarsi ad ogni effetto di legge come tempestivamente depositato;

preliminare questione da affrontare, anche di ufficio, è quella della ammissibilità del regolamento di competenza, visto che esso ha ad oggetto comunque un provvedimento adottato all’esito della fase sommaria di un procedimento di convalida di sfratto per morosità, con il quale l’adito tribunale ha, ad un tempo, negato l’ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c. e declinato la propria competenza con l’affermazione di quella per materia della sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale di Torino, a quella rimettendo le parti con termine perentorio per la riassunzione;

per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l’ordinanza ai sensi dell’art. 665 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza (da ultimo, senza più alcuna pronunzia di segno contrario: Cass. ord. 18/02/2008, n. 4016), perchè “la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza intesa ad ottenere l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale… dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito”;

tanto va inteso peraltro nel senso che il regolamento è precluso avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria del procedimento di convalida di licenza o sfratto per morosità o finita locazione solo perchè, di regola e secondo il paradigma normativo, ogni questione di competenza è, nella detta fase sommaria, ivi soltanto delibata ai fini dell’emanazione o meno del provvedimento conclusivo di essa, cioè dell’ordinanza provvisoria di rilascio: dovendo ormai, dopo la riforma dell’art. 667 c.p.c., di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 73, a tale fase sommaria seguire sempre e comunque la fase di merito previo mutamento del rito in quello c.d. locatizio disciplinato dall’art. 447-bis c.p.c., davanti allo stesso giudice, il quale esaminerà poi ogni questione non definita appunto nella fase suddetta;

la validità di tale conclusione in linea generale, tuttavia, non può estendersi all’ipotesi in cui, discostandosi dal tenore letterale dello stesso art. 667 c.p.c., il giudice della fase sommaria, oltre a provvedere – nel caso di specie, negandola e proprio sul presupposto della ritenuta propria incompetenza funzionale sull’istanza di concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio, anzichè disporre il mutamento del rito in quello locatizio per provvedere poi in via definitiva su ogni altra eccezione o questione, adotti uno actu una formale piena declinatoria di competenza, non solo indicando la competenza funzionale di altro giudice, ma pure rimettendo ad esso le parti con termine per riassumere il giudizio;

si tratta, in buona sostanza, di mantenere ferma la deroga, gíà elaborata in passato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla generale regola dell’inammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria del procedimento di convalida di (licenza o di) sfratto, per le ipotesi in cui venga in considerazione la devoluzione del rapporto dedotto in giudizio alla cognizione di un giudice speciale o specializzato (in tali espressi termini, sia pure nel caso in cui l’ordinanza provvisoria di rilascio era stata concessa: Cass. Sez. U. 03/07/1993, n. 7290; Cass. 24/11/1979, n. 6153): giustificata, a quel tempo, per l’insorta questione o contestazione sul difetto, in tesi ed in radice, del potere di provvedere in capo al giudice che si era pronunciato sull’istanza ai sensi dell’art. 665 c.p.c.;

tale deroga trova oggi una nuova giustificazione sistematica nella novella dell’art. 667 c.p.c., che non prevede altro esito della fase sommaria se non il mutamento del rito, sicchè al giudice non è dato risolvere in via definitiva con l’ordinanza conclusiva di quella, sia essa di accoglimento o di reiezione dell’istanza ai sensi dell’art. 665 c.p.c., alcuna questione e tanto meno quella sulla competenza, solo potendo disporre il mutamento del rito in quello locatizio: sicchè, ove egli invece, risolvendo definitivamente – per quel che gli compete – la relativa questione con l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall’intimato, rimetta impropriamente con la stessa ordinanza conclusiva della fase sommaria del procedimento di convalida le parti ad altro giudice speciale o specializzato, egli adotta una pronuncia sulla competenza in senso tecnico, in quanto tale e per questo aspetto appunto e necessariamente impugnabile con il regolamento – per di più necessario – di competenza;

e tale pronuncia, proprio per la sua deviazione dallo schema legale dell’art. 667 c.p.c. e comunque in ossequio ad evidenti canoni di economia processuale, non può configurarsi quale meramente ordinatoria o provvisoria (a similitudine di quella conclusiva della fase sommaria delle opposizioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c., mai di per sè sola idonea a costituire oggetto o presupposto di regolamento di competenza nemmeno di ufficio, su cui, rispettivamente, v. Cass. ord. 30/06/2010, n. 15629; Cass. ord. 19/07/2016, n. 14825) e tale da imporre alle parti l’onere, per contestarne gli effetti, di riproporre la questione al giudice indicato come competente ed attendere la pronuncia di quest’ultimo;

tutto ciò premesso in ordine all’ammissibilità del regolamento proposto dal M., esso è pure fondato, una volta precisato che il riferimento all’erronea interpretazione della disciplina sull’impresa agricola non vincola questa Corte, quale giudice della competenza, dovendo piuttosto valutarsi il rispetto della normativa che regola l’ambito della cognizione devoluta alle sezioni specializzate agrarie, istituite dalla L. 2 marzo 1963, n. 320, come successivamente modificata e, da ultimo, dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, i cui primi due commi devolvono alle dette sezioni “le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto”;

pertanto, non si fa in questa sede questione della correttezza o meno della qualificabilità del T. quale imprenditore agricolo, tanto meno a fini fiscali o previdenziali, ma del contratto che ha ad oggetto il godimento di un terreno per l’attività preponderante di allevamento di animali quali cani e gatti, al fine di valutare se delle controversie ad esso relative debba conoscere, in quanto qualificato agrario, in via di eccezione alla generale competenza del tribunale ordinario la sezione specializzata agraria;

al riguardo, ricordato che oggetto dell’attività primaria svolta sul terreno locato era l’allevamento, la selezione e l’addestramento di cani e gatti (mentre quella secondaria era il commercio al dettaglio ambulante di prodotti per i primi), non può dirsi che alcuna di esse rientri nel concetto di allevamento di bestiame quale rilevante ai fini dell’attribuzione del rapporto controverso alla competenza della sezione specializzata agraria, per quanto elaborata da questa Corte ai fini della l. 2 marzo 1963, n. 320 e successive modifiche;

a tale fine, invero, non è la mera natura lato sensu agricola o ad essa equiparabile dell’attività svolta sul fondo che è oggetto del contratto (tanto che risulta irrilevante il mero richiamo all’art. 2135 c.c., o all’elaborazione della normativa fiscale o previdenziale, dettata a fini del tutto diversi ed a quei fini lasciata beninteso del tutto impregiudicata), ma, in modo estremamente più pregnante e caratteristico, occorre che l’allevamento di animali sia collegato funzionalmente alla produzione agraria del terreno e quindi che il bene “terra” rientri in combinazione (oltretutto preponderante, dovendo l’allevamento del bestiame avesse natura agricola restare in rapporto di complementarietà e subordinazione con la coltivazione del fondo: Cass. 18/05/2007, n. 11630) con la forza lavoro ricavabile anche da quella animale quale fattore produttivo, tanto da potersi ricondurre all’esercizio normale dell’agricoltura o da presentare utili collegamenti strutturali o funzionali con l’utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica ad essa connessa (in tali espressi termini: Cass. 10/10/1995, n. 10577; Cass. ord. 12/07/2011, n. 15333);

è evidente che l’allevamento di animali da affezione quali cani e gatti non ha alcuna incidenza con la coltivazione del terreno o con la produzione agraria del fondo, il quale intuitivamente non entra, con la sua fisica struttura, in alcuna benchè minima combinazione con la forza lavoro quale fattore per lo svolgimento dell’attività zootecnica (anche se intesa in senso latissimo, quale complesso delle scienze, delle pratiche, delle tecniche e delle metodiche che si occupano dell’allevamento, del miglioramento e del razionale sfruttamento degli animali domestici utili all’uomo per la produzione di lavoro ed alimenti, in quanto tali inseriti nel relativo ciclo produttivo) in generale e cinotecnica in particolare;

pertanto, il regolamento è accolto, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “è ammissibile il regolamento di competenza che ha ad oggetto il provvedimento con cui il tribunale ordinario, definita la fase sommaria del procedimento di convalida di licenza o sfratto senza concedere la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio, anzichè disporre il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., rimetta le parti alla sezione specializzata agraria per la ritenuta devoluzione alla medesima della controversia dedotta in giudizio”; “appartiene alla competenza del tribunale ordinario ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato alla attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, nè riconducibile all’esercizio normale dell’agricoltura quale componente o fattore produttivo secondo la pratica zootecnica a quella connessa per l’impiego della forza lavoro animale o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame nel medesimo ciclo produttivo agrario”;

ne conseguono la cassazione della qui gravata ordinanza e la declaratoria della competenza del tribunale ordinario di Torino, cui le parti sono per legge rimesse coi termini previsti dal codice di rito, con condanna dell’intimato, soccombente pure sulla questione della procedibilità, alle spese del presente procedimento;

infine, per essere stato accolto il ricorso, va dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

accoglie il ricorso; dichiara la competenza del tribunale di Torino, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA