Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12394 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2664/2012 proposto da:

ROSI SAS, (OMISSIS), in persona del socio accomandatario suo

amministratore e legale rappresentante p.t. C.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CESARE FEDERICO GLENDI, CLAUDIO

RENZINI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPAI SISTEMI PREFABBRICATI ARIA IDRAULICA SS, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO GAZZOLO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

FALLIMENTO A. SPA 00089210603, in persona del curatore

Dott. M.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ORSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO

FRATARCANGELI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PENSIERI COSTRUZIONI GENOVA SRL, PENSIERI COSTRUZIONI GENOVA SRL

IN LIQUIDAZIONE, IMMOBILIARE EDILIZIA GRIFONE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1246/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ORSINI per delega;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. A. s.p.a. introdusse la fase di merito di un procedimento per denuncia di danno temuto, convenendo avanti al Tribunale di Genova le società Rosi s.r.l., Spai s.r.l., Immobiliare Edilizia Grifone s.r.l., P.B. s.r.l. e Pensieri Costruzioni Genova s.p.a. per sentirle condannare al risarcimento dei danni provocati ad un proprio immobile (che era divenuto in gran parte inagibile) da movimenti franosi provenienti da alcuni terreni sovrastanti di proprietà delle convenute.

Intervenuto nelle more del giudizio il fallimento della società attrice, il Tribunale di Genova condannò la Pensieri Costruzioni Genova, la Spai e la Immobiliare Edilizia Grifone a pagare distinti importi risarcitori in favore del Fallimento A. s.p.a.; un ulteriore risarcimento venne riconosciuto alla Spai, a carico della Pensieri Costruzioni e della Immobiliare Grifone.

La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Genova, che ha effettuato una ripartizione percentuale della responsabilità fra la Pensieri Costruzioni (40%), la Rosi s.a.s.

(23%), la Grifone s.p.a. (23%), la Spai s.s. (12%) e la A. s.p.a. (2%), disponendo i consequenziali risarcimenti in favore del Fallimento A. e della Spai.

Ha proposto ricorso per cassazione la Rosi s.a.s., affidandosi a cinque motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il Fallimento A. s.p.a. e la Spai – Sistemi Prefabbricati Aria Idraulica s.p.a..

All’udienza del 12.6.2015, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Immobiliare Edilizia Grifone e della Pensieri Costruzioni Genova.

E’ stata depositata memoria dal Fallimento A. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (“violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”) la ricorrente rileva che, dopo essersi costituita nel procedimento pretorile di denunzia di danno temuto (affermando che la soc. Rosi era priva di legittimazione passiva in quanto aveva venduto alla Pensieri Costruzioni i terreni interessati dai franamenti), la Spai si era costituita nel giudizio di merito (concludendo, questa volta, per la condanna della soc. Rosi) con comparsa priva di procura e che tale procura difettava anche in un successivo atto di citazione notificato alla soc. Rosi; ha aggiunto che, benchè fosse stato eccepito il difetto di procura per le attività svolte dalla Spai nei confronti della Rosi, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul punto e che altrettanto aveva fatto la Corte di Appello, alla quale la questione era stata riproposta.

2. Col secondo motivo (“violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., art. 159 c.p.c., comma 1, artt. 164 e 269 c.p.c.”), la ricorrente deduce che la questione dell’inesistenza del mandato al difensore “è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado” e rileva che “l’unica pregressa procura in atti è quella che figura a margine della comparsa di risposta all’interno del giudizio pretorile funzionale soltanto alla difesa esercitata da Spai nei confronti dell’attrice soc. A.” e non anche nei confronti della soc. Rosi (di cui, anzi, nell’ambito della comparsa era stata esclusa la legittimazione passiva), facendo a ciò conseguire la nullità radicale dell’intero giudizio e della sentenza impugnata.

3. I due motivi – che si esaminano congiuntamente- sono inammissibili in quanto:

– “nel processo civile l’invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio”, essendo “preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell’irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già correttamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado” (Cass. n. 8806/2008; cfr., ex multis, anche Cass. n. 22330/2007 e Cass. n. 403/2006);

– la soc. Rosi (quale parte vittoriosa in primo grado) non era onerata di proporre appello sulla questione del difetto di procura, ma era comunque tenuta a riproporre la questione nell’atto di costituzione in secondo grado (cfr. Cass. n. 14673/2009 e Cass. 14086/2010), cosa che non ha dimostrato di avere fatto, in quanto il ricorso riporta solo considerazioni svolte nella comparsa conclusionale del giudizio di appello;

– ne consegue che la questione concernente la validità del mandato del difensore della Spai è preclusa in sede di legittimità per stata correttamente riproposta avanti di appello.

4. Il terzo motivo (“violazione o falsa applicazione degli artt. 102, 107, 111, 270 e 331 c.p.c.”) censura la sentenza per non avere rilevato che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di B.S. (disposta ex art. 107 c.p.c. dal Pretore di Genova) aveva comportato che le successive sentenze erano state emesse “a contraddittorio non integro fin dal primo grado”.

4.1. Il motivo è infondato, atteso che l’ordine di intervento era stato – all’evidenza – tacitamente revocato (cfr. Cass. n. 6415/1998) per il fatto stesso che il giudice non aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo a seguito dell’omessa citazione del terzo; per di più, non può ritenersi che l’omissione compiuta nella fase interdittale si sia comunicata alla fase di merito (nel cui ambito non risulta che sia stato adottato alcun ordine ex art. 107 c.p.c.).

5. Il quarto motivo – che deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2055 c.c.” – verte sull’individuazione delle responsabilità per le frane: premesso il dato pacifico che vi erano stati tre distinti movimenti franosi (verificatisi negli anni 1990, 1992 e 1994), la ricorrente lamenta che il C.T.U. geom. P. (di cui la Corte ha recepito le conclusioni) “anzichè determinare i danni determinati da ogni singolo evento in relazione alle ritenute responsabilità, ha esposto una sorta di media matematica delle diverse quote di responsabilità riferite a ciascun evento individuando una “responsabilità totale” in ragione del 40% per Pensieri, del 23% per Rosi, del 23% per Grifone, del 12% per SPAI e del 2% per A.”; assume che, nel caso, “dovevano trovare applicazione i principi sanciti dall’art. 1223 c.c. … che postula l’esistenza di un rapporto di consequenzialità giuridica immediata e diretta tra la condotta e l’evento” e lamenta che -invece – “si sono determinati i danni a prescindere dai singoli eventi, applicando per tutti i danni nel loro complesso una percentuale media calcolata sulle diverse percentuali riferite ad ogni singolo evento”.

5.1. Il motivo va disatteso, in quanto non offre elementi e ragioni che consentano di censurare la considerazione unitaria dei tre fatti illeciti, che la Corte ha – evidentemente – effettuato in conformità al principio secondo cui “l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicchè ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell’intero danno” (Cass. n. 20192/2014, conforme a Cass. n. 6041/2010).

6. L’ultimo motivo prospetta la “omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio”, che viene individuato nella percentuale di responsabilità attribuita alla soc. Rosi, ed evidenzia che la Corte non ha “fornito alcun logico criterio in grado di giustificare la percentualizzazione astratta del quoziente di responsabilità tratto con media matematica da percentualizzazioni fatte con riferimento agli specifici eventi considerati, recependo le conclusioni del C.T.U. geom. P.”.

6.1. Il motivo è inammissibile sia perchè la questione della percentualizzazione delle responsabilità, basata sulla relazione di C.T.U., è svolta in difetto di autosufficienza (in quanto la relazione è trascritta solo in minima parte e in misura non sufficiente ad apprezzare la rilevanza delle censure), sia perchè la critica si risolve nella sollecitazione a compiere un diverso apprezzamento della misura del concorso, inibito in sede di legittimità.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alle controricorrenti, liquidandole, per ciascuna, in Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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