Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12393 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6076/2013 proposto da:

T.A., (OMISSIS) titolare dell’omonima Ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. AUBRY 1,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TURCI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIUSI

52, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO ROSATI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4541/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F. convenne in giudizio T.A., titolare della omonima ditta individuale, per sentirlo dichiarare inadempiente al contratto di appalto concernente la posa in opera di un parquet, con condanna al risarcimento dei danni.

Contumace il convenuto, il Tribunale di Rieti accolse la domanda e condannò il T. al pagamento di oltre 8.280,00 Euro.

Pronunciando sul gravame proposto dal T., la Corte di Appello ha ritenuto irrilevante il documento impugnato con querela di falso dall’appellante, ma ha riformato parzialmente la sentenza, escludendo il risarcimento del danno morale.

Ricorre per cassazione il T., affidandosi a tre motivi; resiste il M. a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dato atto che il T. aveva dedotto la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte di Appello ha ritenuto che il documento impugnato dall’appellante con querela di falso incidentale – costituito dall’avviso postale del 3.7.2007 riportante le formalità effettuate dall’agente postale a seguito del mancato reperimento del destinatario della notifica – fosse privo di rilevanza ai fini della decisione; ha rilevato, infatti, che non risultava impugnato l’ulteriore avviso, redatto il giorno successivo, con cui l’ufficiale postale aveva dato atto dell’avvenuta immissione in cassetta del plico contenente l’avviso del deposito, costituente formalità sufficiente a far ritenere che il destinatario aveva avuto comunicazione dell’avvenuto deposito.

2. Col primo motivo, il ricorrente deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per il giudizio”, in relazione alla ritenuta irrilevanza del documento sottoposto a querela di falso e alla mancata considerazione del fatto che l’appellante non aveva potuto impugnare il secondo avviso in quanto non era presente nel fascicolo di controparte.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto deduce un vizio di motivazione ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad una sentenza depositata il 20.9.2012 e, quindi, in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che ha limitato la possibilità di scrutinare il vizio motivazionale all’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione fra le parti.

3. Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 355 c.p.c.”) insiste sul medesimo tema del primo, ma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3: assume il ricorrente che non avrebbe potuto impugnare con querela di falso il secondo avviso in quanto ne ignorava l’esistenza e che, nel momento in cui ne era venuto a conoscenza, non avrebbe potuto estendere il thema decidendum della già proposta querela di falso a tale secondo documento.

3.1. La censura è – a tacer d’altro – inammissibile per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non prospetta le ragioni in base alle quali avrebbe potuto impugnare anche il secondo avviso con querela di falso, sì da consentire alla Corte di apprezzare la rilevanza della dedotta mancata produzione nel fascicolo di primo grado di parte attrice (che peraltro è stata contestata dal controricorrente).

4. Il terzo motivo, che censura il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte dall’appellante circa le effettive cause dei vizi del parquet e deduce la “nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” ed “erronea e contraddittoria valutazione delle istanze istruttorie”, è inammissibile per le stesse ragioni indicate in relazione al primo.

5. Atteso che la pretesa fatta valere in giudizio è risultata manifestamente inammissibile, ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per revocare l’ammissione del T. al patrocinio a spese dello Stato, deliberata in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 22.2.2013 (in vista della proposizione del presente ricorso).

6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese di lite in favore del M., liquidandole in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Revoca l’ammissione del T. al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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