Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12393 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18985-2013 proposto da:

F.G., L.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DI SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato

SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati

FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI, MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 25/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. L.O. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe;

2.1 L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

3.con atto depositato il 21 marzo 2019, la ricorrente, evidenziava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016 e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura, dichiarava la propria intenzione di rinunciare al ricorso e chiedeva emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate;

4. la Corte, richiamato il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, rinvia la causa a nuovo ruolo per dar modo alla ricorrente di rinunciare al presente giudizio;

5. la ricorrente ha depositato la rinuncia;

6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA