Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12393 del 11/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18985-2013 proposto da:
F.G., L.O., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DI SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati
FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI, MASSIMO BASILAVECCHIA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,
depositata il 25/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO E CONSIDERATO
che:
1. L.O. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe;
2.1 L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
3.con atto depositato il 21 marzo 2019, la ricorrente, evidenziava di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016 e di aver provveduto ad adempiere in modo tempestivo al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della medesima procedura, dichiarava la propria intenzione di rinunciare al ricorso e chiedeva emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate;
4. la Corte, richiamato il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, rinvia la causa a nuovo ruolo per dar modo alla ricorrente di rinunciare al presente giudizio;
5. la ricorrente ha depositato la rinuncia;
6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021