Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12392 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31182-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO,

22, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE IAZEOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, B.F. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari, resa pubblica in data 20 marzo 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, il quale ne aveva respinto la domanda proposta nei confronti della Carige Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo a seguito del furto della propria autovettura Mercedes;

che la Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che, sulla scorta delle risultanze istruttorie (e, segnatamente, della espletata c.t.u.), il furto sarebbe stato possibile solo disponendo di una chiave del mezzo (dovendosi, quindi, escludere altre ipotesi ricostruttive dei fatti, anche in base alle deposizioni testimoniali raccolte) e che, pertanto, operava, nella specie, l’esclusione della garanzia assicurativa per furto agevolato da dolo o colpa grave, di cui all’art. 40 della condizioni generali di contratto;

che resiste con controricorso la Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico mezzo, è denunciata “Contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonchè violazione di legge: omessa valutazione delle prove richieste dalle parti, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la Corte territoriale erroneamente valutato i fatti di causa “alla luce dell’esito dell’istruttoria espletata”.

Il motivo è inammissibile, in quanto veicola censure (peraltro, senza rispettare l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in riferimento al rapporto dei Carabinieri, di cui non fornisce l’indicazione specifica) che criticano l’apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove alla stregua del vizio di motivazione di cui al previgente (e inapplicabile ratione temporis) dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre – nel regime del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’anzidetta norma processuale (che – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 – attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c., disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892/2016).

Nè, peraltro, sono ammissibili le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacchè (cfr., tra le altre, la citata Cass. n. 11892/2016): a) la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; b) la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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