Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12392 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Import Export s.a.s. di Lanza Francisco & C, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante L.F.,

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato Cucinotta Francesco, elettivamente domiciliata presso

l’Avvocato Rosario Rao in Roma, via Fasana n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/27/06 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, depositata il

3.1.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Fuzio

Riccardo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 185/27/06 della Commissione regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, che aveva dichiarato inammissibile perche’ tardivo il suo appello, notificato il 12.3.2004, avverso la pronuncia della Commissione tributaria di Messina depositata il 15.7.2002;

letto il controricorso depositato dalla s.a.s. Import-Export di Lanza Francisco;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha ritenuto fondato il ricorso osservando che:

– “l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile, nella specie, la sospensione del termine di impugnazione stabilito dalla predetta norma sull’erroneo presupposto che esso sarebbe stabilito in favore del solo contribuente, che pertanto sarebbe l’unica parte a potersene avvalere”;

– il motivo appare manifestamente fondato, tenuto conto che la disposizione in discorso, che ha sospeso il termine per proporre impugnazione dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004, ha carattere oggettivo e trova inoltre applicazione nel caso di specie, vertendo l’oggetto dei giudizio nella impugnativa di un avviso di accertamento”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti: ritenuto che l’eccezione di tardivita’ del ricorso per cassazione sollevata dalla parte controricorrente non ha pregio, atteso che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 3 gennaio 2008 e che il ricorso per Cassazione e’ stato notificato il 29 dicembre 2008. vale a dire entro il termine lungo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c., richiamato per il processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3:

che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, dovendosi sul punto affermare il principio che la sospensione dei termini di impugnazione stabilita dalla disposizione di legge in argomento ha carattere oggettivo ed e’ quindi operante anche nei confronti dell’ufficio finanziario, essendo essa tra l’altro funzionale alla possibilita’ concreta dello stesso di esaminare le istanze di condono, che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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