Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12392 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5467/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Duilio n.7,

presso l’avvocato Napoletano Aldo, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

So.Em., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte

Santo n. 2, presso l’avvocato Cartoni Simona, rappresentata e difesa

dall’avvocato Bandelli Roberta, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Napoletano Aldo che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Carloni Simona, con

delega, che si riporta (e deposita Nota Spese).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 18 agosto 2015, ha rigettato i gravami delle parti avverso l’impugnata sentenza che, nel giudizio di separazione dei coniugi S.G. ed So.Em., aveva rigettato la domanda di addebito della separazione alla So.; aveva disposto l’affidamento del figlio minore D. (nato nel (OMISSIS)) ad entrambi i genitori, lo aveva collocato presso la residenza del padre e regolamentato la presenza presso ciascun genitore a giorni alterni e con tempi paritari; aveva assegnato la casa coniugale allo S., rigettato la sua domanda di pagamento di un contributo per il proprio mantenimento e disposto il mantenimento del figlio da parte di entrambi i genitori.

2.- Avverso questa sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la So. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere disciplinato le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario (la madre) secondo modalità inopportune e non confacenti ai suoi interessi, in modo alternato e paritario tra i due genitori, senza indicare le ragioni del mancato collocamento prevalente presso il padre nella cui abitazione il figlio aveva la residenza.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Nella costante giurisprudenza di questa Corte, la questione dell’affidamento della prole è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nel dare conto delle ragioni della decisione adottata, avendo come parametro di riferimento l’interesse del minore, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (v., in tema di separazione, Cass. n. 14840/2006 e, in tema di divorzio, Cass. n. 10791/1997). Questo principio è valido, in particolare, ai fini della determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nel caso di affidamento ad entrambi i genitori, a norma del vigente art. 337 ter c.c., comma 2, e del previgente art. 155 bis c.c..

Nella specie, i giudici di merito hanno regolamentato tali modalità, ritenendo congrua la distribuzione paritaria dei tempi di frequentazione con i due genitori, sulla base di una motivazione che non può dirsi assente, rimanendo del tutto astratto il riferimento al parametro normativo di cui all’art. 132 c.p.c.; analogamente, non è ravvisabile un’omessa pronuncia (in relazione all’art. 112 c.p.c.) nel caso in cui il giudice di merito abbia deciso sulla domanda in senso non confacente alle aspettative della parte.

2.- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e octies c.c., per non avere tenuto conto, nella decisione sulle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, della volontà del figlio e del suo diritto di essere ascoltato.

2.1.- Il motivo è inammissibile – per le ragioni esposte in relazione al precedente motivo – nella parte in cui mira a una modifica dei provvedimenti riguardanti la determinazione dei tempi e delle modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore; è infondato nella parte riguardante l’ascolto del minore (infradodicenne capace di discernimento), essendo egli stato ascoltato dal c.t.u. su mandato del giudice, ciò costituendo una modalità consentita implicitamente dagli artt. 315 bis e 337 ter c.c. (v. Cass. n. 19327/2015).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. per avere negato il diritto ad un contributo di mantenimento per sè, nonostante il divario a suo sfavore delle condizioni reddituali rispetto a quelle dell’altro coniuge.

3.1.- Il motivo è inammissibile, mirando ad una rivisitazione del giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, concernente la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi, al fine di stabilire se e in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro (tra le tante, Cass. n. 9878/2006).

4.- Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., per avere escluso l’addebito della separazione alla moglie, responsabile di vari comportamenti oppositivi nei suoi confronti e per avere intrapreso una relazione extraconiugale prima dell’udienza presidenziale nel giudizio di separazione.

4.1.- Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito si è uniformato al principio secondo il quale la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. n. 18074/2014).

Nella sentenza impugnata non v’è cenno all’adulterio nè il ricorrente ha precisato se e in quale atto processuale esso sia stato accertato; per altro verso, la Corte di merito ha ritenuto, con incensurato apprezzamento di fatto, che lo S. non avesse dimostrato la rilevanza causale della condotta della So. nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, da imputare piuttosto al progressivo aggravarsi delle rigidità caratteriali di entrambi i coniugi; infine, l’abbandono del tetto coniugale da parte della So. non era stata la causa ma l’effetto della già avvenuta rottura del vincolo, da tempo incrinato, come dimostrato da diverse separazioni di fatto.

5.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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