Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12392 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 09/05/2019), n.12392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28043-2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LETIZIA GARRISI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE per la REGIONE

PUGLIA, L.A., PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1600/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da F.C. l’ordinanza n. 1526/2017 del Presidente delegato della Corte di Appello di Lecce con ricorso fondato su tre ordini di motivi e non resistito con controricorso delle parti intimate.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione rigettava l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170 proposta con ricorso dell’odierno ricorrente avverso il decreto della medesima Corte in data 12 settembre 2016, col quale – nel rigettare reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, avverso provvedimento del Presidente del Tribunale di Lecce in tema di assegno di mantenimento-revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Va evidenziato che il primo provvedimento del Tribunale aveva disatteso l’istanza di riforma della determinazione nel quantum di assegno di mantenimento in favore di due figlie (per Euro 130 ciascuna) e che la doglianza del presente ricorso verte sul profilo della ritenuta non ammissibilità alla difesa con gratuito patrocinio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di violazione di legge e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma, per erroneità della ritenuta sussistenza della non manifesta fondatezza dell’azione intrapresa.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la nullità della decisione gravata per “apparente esame degli atti processuali”.

3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, ed “eccesso di potere”.

4. – I tre motivi di cui innanzi possono essere trattati congiuntamente.

Gli stessi sono del tutto infondati in quanto tendono, nella sostanza, ad una rivalutazione di tipo meritale delle ragioni per cui il gravato provvedimento ha fatti venire meno l’ammissione al gratuito patrocinio a spese delle Stato in favore dell’odierno ricorrente.

Al riguardo va innanzitutto ribadito il condiviso assunto di cui al gravato provvedimento, per cui l’istanza di ammissione al detto patrocinio non si appartiene alla competenza esclusiva del Consiglio dell’ordine degli avvocati e che l’ultima decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione al benefizio è riservata alla Autorità Giudiziaria procedente.

Ciò posto deve osservarsi che il gravato provvedimento dà puntualmente conto del perchè della propria decisione, motivando logicamente e con congrue argomentazioni.

In particolare alla seconda pagina del medesimo provvedimento sono esposte analiticamente (lett. a), b), c), e d)) le ragioni poste a fondamento del decisum.

In proposito va (in breve e tenuto conto del tipo di questioni sollevate) evidenziato come l’ordinanza impugnata abbia evidenziato la “palese infondatezza delle censure formulate”, che il reclamante aveva ammesso lo svolgimento di attività lavorativa, la risultante acquisita competenza di falegname e la congruità (ancorchè, giova qui evidenziare, minima) della somma, Euro 130, per “le primarie esigenze delle due figlie”.

5. – I motivi sono, quindi, del tutto infondati e vanno respinti.

6. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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