Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12392 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 07/06/2011), n.12392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3605/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.A., C.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato BOER Paolo, che li rappresenta e difende, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8126/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29.11.07, depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza depositata il 6 febbraio 2009 la Corte d’appello di Roma condannava l’Inps ad erogare a C.L. e S.M. A. le differenze di pensione rispetto a quanto già liquidato dal Fondo Elettrici.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso.

Resistono i pensionati con controricorso, in cui eccepiscono la inammissibilità dell’impugnazione, per tardività essendo trascorso il termine breve, giacchè questa era stata notificata il 4 febbraio 2010, mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 25.5.2009.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè, quanto al modo di notificazione della sentenza, l’art. 285 cod. proc. civ., facendo rimando all’art. 170 c.p.c., comma 1 (per quanto riguarda la parte costituita), dispone che essa venga effettuata al procuratore.

Invero, nella specie, dalla relata risulta che la notifica della sentenza era stata effettuata all’Inps e non al procuratore costituito nel giudizio d’appello, ma il nome del procuratore, difensore dell’Inps nel giudizio d’appello era stato indicato (avv. Pischedda), e la relata era stata effettuata nel domicilio eletto dal procuratore medesimo. Si è affermato più volte (Cass. 21 novembre 2001 n. 14642, 24 novembre 2005 n. 24795, 11 maggio 2007 n. 10878) che “In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico,come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione”.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile perchè tardivo e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre duemila Euro per onorali, con accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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