Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12391 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30163-2018 proposto da:

L.P.A., V.C., entrambi in proprio e nella qualità

di genitori esercenti la potestà sul figlio minore

La.Pi.An., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIAROSARIA CICATIELLO;

– ricorrenti –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2522/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, L.P.A. e V.C., in proprio e nella qualità di esercenti la potesta sul figlio minore La.Pi.An., hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, resa pubblica in data 13 marzo 2018, che dichiarava l’inammissibilità dell’appello interposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città, il quale, a sua volta, aveva condannato Equitalia Sud al pagamento della somma di Euro 500,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno conseguente all’iscrizione di fermo amministrativo illegittimo, nonchè alla refusione delle spese di lite e di competenza;

che il Tribunale di Napoli osservava che: 1) l’appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c. in difetto dell’indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti così come compiuta dal primo giudice, nonchè delle circostanze da cui deriva la v.zione di legge e della loro decisività ai fini della decisione impugnata; 2) le spese del secondo grado andavano interamente compensate per la sussistenza di “motivi eccezionali di equità”, “(t)enuto conto delle ragioni della decisione e dei motivi di opposizione”;

che l’intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha proposto rituale controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fine di poter partecipare ad un’eventuale discussione pubblica cosi secondo l’irritualità della notifica dl ricorso, non effettuata alla difesa erariale.

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per aver erroneamente la Corte territoriale, a fronte della dichiarata inammissibilità dell’appello interposto da Equitalia Sud S.p.a., omesso di motivare, o comunque reso una motivazione di stile e come tale apparente, circa la compensazione delle spese di lite;

b) con il secondo mezzo è prospettata, si sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver erroneamente il Tribunale di Napoli compensato le spese di lite tra le parti in difetto di gravi ed eccezionali ragioni;

a.1-b.1) i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono manifestamente fondati.

In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis (quella di cui alla novella della L. n. 69 del 2009, essendo il giudizio stato instaurato con citazione del febbraio 2012), le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula genetica – come nella specie, quella che richiama le “ragioni della decisione” e i “motivi di opposizione”, neppure fatti palesi – e, quindi, integrante motivazione soltanto apparente, comunque inidonea a consentire il necessario controllo (tra le altre, Cass. n. 14411/2016; Cass. n. 11217/2016; Cass. n. 22310/2017).

Il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e, pertanto, l’ADER resistente va condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado che vanno liquidate, in conformità al D.M. n. 55 del 2014 e del valore della causa (scaglione sino ad Euro 1.100,00), come in dispositivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte resistente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la parte resistente al pagamento delle spese del grado di appello che liquida, in favore dei ricorrenti, in Euro 640,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

condanna, altresì, la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei ricorrenti, in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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