Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12391 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa

per

procura a margine del ricorso dall’Avvocato Sbarbaro Giorgio,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Eleonora

Duse n. 37;

– controricorrente –

e

Immobiliare Valle Braccia s.r.l., in persona del legale

rappresentante B.A. rappresentata e difesa per procura a

margine del ricorso dall’Avvocato Giorgio Sbarbaro, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, via Eleonora Duse n. 37;

– controricorrente –

avverso a sentenza n. 125/4/07 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata il 24.10.2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi:

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Riccardo

Fuzio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 125/4/07 del 24.10.2007 della Commissione regionale del Lazio;

letto i controricorsi proposti da C.A. e dalla Immobiliare Valle Braccia s.r.l.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso osservando che: “l’unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 de 2008 e n. 4309 del 2008), impone a ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

rilevati che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo l’orientamento giurisprudenziale ivi richiamato in materia di applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 del tutto univoco e consolidato;

che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 100 per spese vive, oltre spese generali e contributi come per legge, per ciascuna delle parti costituite.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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