Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12391 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 574/2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Orti della

Farnesina n. 126, presso l’avvocato Stella Richter Giorgio, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati King Francesca,

Nisivoccia Niccolò, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini,

n. 14, presso l’avvocato Guercio Giovanni, rappresentata e difesa

dall’avvocato Colombo Benedetta, Oddi Paolo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3349/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Stella Richter Giorgio che ha

chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’avvocato Guercio Giovanni, con

delega orale, che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 23 settembre 2014, parzialmente riformando la sentenza impugnata, ha ridotto la misura dell’assegno divorzile dovuto da S.R. all’ex coniuge P.P., da Euro 10.000,00 a Euro 7.500,00 mensili, e l’ha confermata per quanto ancora interessa – nella parte in cui il primo giudice aveva posto a carico del S. un contributo di mantenimento di complessivi Euro 6000,00 per due figli. ( G. e C.), entrambi divenuti maggiorenni in corso di causa.

La Corte ha osservato che la P. era una musicista cinquantenne con redditi da lezioni, presumibilmente modesti, e nullatenente, mentre il S. era un affermato imprenditore immobiliarista e amministratore della società Irnerio con un cospicuo capitale, nonchè titolare di azioni di altra società, e che il tenore di vita della coppia era elevato; che, tuttavia, l’assegno divorzile doveva essere ridotto, dovendosi considerare che Parte dei redditi dell’obbligato proveniva da quote modeste di eredità (un sesto dell’eredità paterna e un terzo di quella materna), che la P. usufruiva della casa coniugale e che egli si faceva carico del mantenimento di uno dei figli che studiava e viveva a Londra.

Avverso questa sentenza S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la P. che ha proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo. Il ricorrente ha presentato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il S. ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, succ. mod., per avere determinato l’assegno divorzile, la cui debenza in favore della P. non era contestata, senza indagare sul tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e senza dare alcun rilievo agli altri criteri indicati dalla legge per la quantificazione dell’assegno nè all’importo a questo titolo concordato dalle parti in sede di separazione.

Il motivo è infondato, dovendosi escludere la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 5, comma 6, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, ben potendosi, come nella specie, valorizzare il criterio fondato sulle condizioni economiche delle parti, desumibili anche dal loro tenore di vita (Cass. n. 23574/2016, n. 2546/2014).

Segue nell’ordine logico l’esame del terzo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c., per avere ritenuto dovuto alla ex coniuge il contributo di mantenimento per il figlio G., il quale però si era trasferito all’estero per motivi di studio, cessando la convivenza con la madre, sicchè il contributo non era più dovuto, non sostenendo la madre costi per il suo mantenimento e non rilevando l’occasionale convivenza con il figlio nei periodi in cui egli rientrava in Italia; inoltre, il contributo, se dovuto, doveva essere corrisposto direttamente al figlio e non all’ex coniuge.

Il motivo è parzialmente fondato.

La sentenza impugnata, pur osservando che “la P. non ha contestato che egli (il S.) mantiene a Londra il figlio G. per gli studi; e questo, se non legittima l’esclusione dell’assegno in suo favore, dato che il giovane vive all’estero solo nel periodo scolastico, mentre trascorre i rimanenti periodi dell’anno con la madre, costituisce pur sempre una circostanza che va tenuta in considerazione nella fissazione del contributo in suo favore”, è tuttavia pervenuta alla conclusione che il contributo in favore dei figli “va mantenuto invariato”, a differenza dell’assegno divorzile (ridotto a Euro 7.500,00 mensili). Si tratta di una insanabile contraddizione che falsa l’applicazione dell’art. 337 septies c.c., che impone al giudice di rinvio di riesaminare la fattispecie.

Con riguardo alla questione delle modalità di pagamento del contributo in forma diretta al figlio, come richiesto dal ricorrente, o tramite versamento all’ex coniuge, come implicitamente ritenuto dalla Corte d’appello, si deve dare continuità all’orientamento secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria, come nella specie, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anzichè del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (Cass. n. 24316 e 25300 del 2013).

Restano assorbiti il secondo motivo, riguardante la determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli in misura superiore all’importo concordato in sede di separazione, e il ricorso incidentale sul governo delle spese processuali.

In conclusione, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il terzo; dichiara assorbito il secondo motivo del principale e il ricorso incidentale; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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