Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12391 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22072-2013 proposto da:

P.G. ved. L. ((OMISSIS)), L.

C. ((OMISSIS)) in proprio e nella sua qualità di

rappresentante legale del figlio minorenne L.L., L.

D. nato a (OMISSIS), L.G. in

F. ((OMISSIS)), F.C. nata a

(OMISSIS), F.A. ((OMISSIS)), L.

F. ((OMISSIS)), L.E.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA

6, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CODERONI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO ROSSARI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FRUTTITAL S.R.L. (già FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.R.L.), in

persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa O.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MUNARI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, in persona del suo direttore

generale e responsabile legale Ing. S.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERRUCCIO PIZZIGONI giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

FUTURA SERVICE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

LLOYD ADRIATICO S.P.A. (ora Allianz-Lloyd Adriatico S.p.A);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2292/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/06/2013, R.G.N. 3317/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato SALVATORE AMATONE per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO MUNARI;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – P.G., L.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori L.L. e L. D., L.G., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore F.C., F. A., L.F. ed L.E. convennero in giudizio la società Fruttital Distribuzione S.r.l. per sentirla dichiarare responsabile, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., della morte del loro congiunto L.D. – avvenuta il (OMISSIS), all’interno dell’Ortomercato di (OMISSIS), allorquando il L. venne investito da tergo dal carrello elevatore di proprietà della società convenuta e condotto da N. H. – e, quindi, condannare a risarcirli di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi Euro 1.160.00,00.

1.1. – Nel costituirsi in giudizio la Fruttital Distribuzione s.r.l. contestò la fondatezza della domanda attorea, assumendo che la responsabilità del sinistro andasse ascritta, ex art. 2049 c.c., alla società cooperativa “La Futura Service”, di cui l’ H. era dipendente ed alla quale essa Fruttital aveva, in base ad apposito contratto, appaltato la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli all’interno dell’Ortomercato.

La Fruttital s.r.l., pertanto, chiese ed ottenne di chiamare in causa la Futura Service s.c.a.r.l., nonchè, a titolo di eventuale manleva, il proprio assicuratore, Hdi-Gerling Industrie Versicherung AG. 1.2. – Si costituirono in giudizio sia La Futura Service s.c.a.r.l.

– che ottenne di estendere il contraddittorio alla propria compagnia di assicurazione Lloyd Adriatico, per essere dalla stessa manlevata, sia la Hdi-Gerling Industrie Versicherung AG, la quale, oltre a negare la responsabilità della propria assicurata, eccepì la non operatività della garanzia assicurativa, esclusa per sinistri causati da circolazione stradale, quale doveva considerarsi quello nel quale aveva trovato la morte L.D..

1.3. – Con sentenza del 25 giugno 2009, il Tribunale di Milano ritenne sussistente la responsabilità ex art. 2049 c.c. della Fruttital Distribuzione s.r.l. e la condannò, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di Euro 150.000,00 in favore di P.G. (coniuge del defunto L.), in Euro 75.000,00 ciascuno in favore di L.C. e L. G. (figli del predetto defunto), in Euro 5.000,00 ciascuno in favore di L.D. e L.L. e di F.C. e F.A. (nipoti dello stesso defunto), e in Euro 15.000,00 ciascuno in favore di L.F. ed L. E. (fratelli del defunto), nonchè al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla sentenza al saldo.

Il Tribunale, inoltre, accolse la domanda di manleva proposta dalla Fruttital Distribuzione s.r.l. verso l’assicuratore Hdi-Gerling e condannò quest’ultimo a tenerla indenne di quanto essa società assicurata era tenuta a pagare in favore delle parti attrici.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale la Hdi-Gerling Industrie Versicherung AG, nonchè gravami incidentali la Fruttital Distribuzione s.r.l., gli originari attori e la Lloyd Adriatico S.p.A., mentre rimaneva contumace la Futura Service s.c.a.r.l.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 3 giugno 2013, riformava la decisione di primo grado, dichiarando responsabile civile del sinistro nel quale era deceduto L.D. la Futura Service s.c.a.r.l. e la condannava al risarcimento dei danni, che quantificava, all’attualità, in Euro 336.034,82 in favore di P.G., in Euro 200.000,00 ciascuno in favore di Cosimo e L.G., in Euro 50.000,00 ciascuno in favore di L.F. e di L.E., in Euro 10.000,00 ciascuno in favore di L.D. e L.L. e di F. C. ed F.A., oltre al pagamento degli interessi compensativi.

2.1. – La Corte territoriale osservava che, dalla documentazione in atti, risultava che tra la Fruttital e la Futura Service era stato concluso un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto le “operazioni relative al confezionamento e la movimentazione delle merci” (art. 2), con il quale l’appaltatrice Futura Service assumeva e si impegnava a svolgere tale servizio in totale autonomia di uomini e mezzi, precisandosi che “solo all’appaltatrice e per essa al relativo rappresentante operativo competerà ogni potere direttivo e disciplinare sui materiali esecutori del servizio”; inoltre, le parti dichiaravano di essere e di qualificarsi come imprenditori autonomi e indipendenti, operanti, in quanto tali, per conto proprio e a proprio rischio con strutture organizzative e logistiche autonome ed indipendenti e con proprio personale (art. 16).

Il giudice del gravame evidenziava, quindi, che non era contestato che l’autore materiale dell’investimento, H.N., fosse un socio lavoratore della cooperativa Futura Service e in tale veste stava lavorando al momento del sinistro, dovendosi, quindi, escludere che lo stesso H. fosse inserito, sia pure occasionalmente e temporaneamente, nell’organizzazione aziendale della società Fruttital, “per conto di questa e sotto la sua vigilanza”.

Del resto, soggiungeva la Corte territoriale, “in mancanza di prova –

oltre che di allegazione – non si può ritenere che l’appalto concluso tra Fruttital e Futura Service fosse dissimulante un’illecita in prestazione di lavoro macchina operatrice condotta dall’ H. fosse un veicolo circolante su strada pubblica e soggetto alle norme del codice della strada, con relativo obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, escludeva di poter qualificare la domanda attorea ai sensi dell’art. 2054 c.c., posto che, dovendosene dichiarare l’improponibilità ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22 (per mancata preventiva richiesta dei danni al Fondo di garanzia, in assenza di assicurazione del “mulatto”), da ciò sarebbe stato modificato “l’effetto giuridico che gli attori hanno inteso conseguire e riconosciuto loro dalla sentenza gravata”.

2.3. – Quanto, poi, all’appello incidentale degli originari attori in punto di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di secondo grado osservava che “la non convivenza dovuta alla costituzione di nuovi nuclei familiari da parte dei figli e anche dei fratelli di L.D.” non giustificava “un così drastico taglio del 50% dei valori indicati nella tabella in vigore all’epoca della liquidazione” operata dal Tribunale, là dove le “situazioni di vita dei figli – oltre che dei nipoti – e dei fratelli del defunto” andavano “certamente prese in considerazione nel bilanciamento della liquidazione”, senza però scendere “al di sotto del minimo” di quanto previsto nella tabella.

Pertanto, in riferimento alla P., rilevava “il lungo consorzio di vita” e la “nuova condizione in cui essa si è venuta a trovare all’età di (OMISSIS) anni”; in riferimento ai figli del L., rilevava la “loro età” e il “fatto che hanno una propria famiglia che ha consentito loro di elaborare il dolore”; in riferimento ai fratelli del defunto, rilevava la “non convivenza risalente nel tempo, così che, fermo restando il dolore immediato provato al momento della notizia, il dolore non transeunte è stato ancor di più elaborato, andando a scemare con il passare del tempo; in riferimento, infine, ai nipoti del L., rilevava la “giovanissima età che avevano all’epoca del fatto, età che aiuta a rendere ancor più transeunte il dolore immediato (danno morale) e ad allentare fino a farlo sparire il dolore che per gli adulti si prolunga nel tempo”.

2.4. – La Corte di appello, in punto di regolamentazione delle spese processuali (e per quanto ancora rileva in questa sede), condannava gli attori originari a rimborsare le spese sostenute dalla Fruttital in entrambi i gradi del giudizio, liquidandole in base al D.M. n. 140 del 2012; mentre, compensava interamente le spese tra la Fruttital e la HDI-Gerling, in quanto “la chiamata in giudizio di quest’ultima si era resa necessaria a causa dell’azione promossa contro Fruttital”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.G., L.C., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori L.L. e L.D., L.G., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore F.C., F. A., L.F. ed L.E., affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi.

Resistono con separati controricorsi la Fruttital Distribuzione s.r.l. e la Hdi-Gerling Industrie Versicherung AG; quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

I ricorrenti principali e la società Fruttital hanno depositato memoria.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Futura Service soc. coop. a r.l. in liquidazione e la Lloyd Adriatico S.p.A. (ora Allianz-Lloyd Adriatico S.p.A.).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo del ricorso principale degli eredi di L.D. è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., “nonchè in relazione alle previsioni di cui al contratto di concessione stipulato tra Fruttital Distribuzione S.r.l. e SO.GE.MI. S.p.a. (art. 15), oltre che in relazione al Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di (OMISSIS) (artt. 11, 12, 13 e 29), richiamato nel suddetto contratto di concessione”; è altresì dedotto “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’Appello, non avendo esaminato con sufficiente attenzione tutta la documentazione prodotta dalle parti (regolamento del mercato ortofrutticolo di (OMISSIS); contratto di concessione tra SO.GE.MI e Fruttital; contratto di appalto tra Fruttital e Futura Service), la quale le avrebbe consentito di rilevare la non genuinità del contratto d’appalto in essere tra Fruttital Distribuzione S.r.l. e Futura Service s.c.a.r.l., non avrebbe correttamente applicato alla fattispecie gli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione alle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in materia di prova presuntiva.

La Corte territoriale, dunque, non avvedendosi che il contratto d’appalto di servizi, in realtà, dissimulava un’illecita somministrazione ed interposizione di manodopera nei rapporti tra Fruttital e Futura Service e che, quindi, nessun valore concludente avrebbe potuto attribuirsi al citato contratto ai fini dell’attribuzione della responsabilità civile ex art. 2049 c.c., avrebbe erroneamente considerato H.N., autore del sinistro, come un dipendente di Futura Service.

Infine, la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta che era onere di Fruttital, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza, nel caso di specie, di un “genuino contratto di appalto di servizi che consentisse di escludere un’illecita somministrazione di lavoro”, posto che l’ H., “solo formalmente socio-lavoratore della cooperativa”, aveva “ammesso di avere in realtà svolto come ogni giorno, all’interno dell’Ortomercato, mansioni di mulettista”, ossia mansioni che normalmente svolgevano i dipendenti della Fruttital e che rientravano nel processo produttivo di essa società soltanto.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale (cfr. p. 8 della sentenza impugnata, nonchè sintesi al 2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede) ha espressamente rilevato che non vi era stata allegazione, ancor prima di prova, in ordine al fatto che il contratto di appalto tra la Fruttital Distribuzione s.r.l. e la cooperativa Futura Service fosse “fittizio” e dissimulasse “un’illecita intermediazione e interposizione in prestazione di lavoro subordinato”, con riferimento, segnatamente, alla posizione di H.N., socio lavoratore della seconda.

I ricorrenti, dunque, avrebbero dovuto impugnare siffatta statuizione, adducendo semmai un error in procedendo da parte del giudice di appello – in guisa di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c. -, per non aver (in ipotesi) apprezzato la effettiva portata della domanda risarcitoria svolta dagli attori in ragione della (supposta) articolata causa petendi, della quale era parte integrante e portante l’allegazione dell’illecita interposizione di manodopera tra Fruttital e Futura Service, in forza di un fittizio contratto di appalto, così da averne come conseguenza che il rapporto di lavoro dell’ H. andava ascritto in capo alla stessa Fruttital appaltante.

Di una siffatta censura non vi è traccia nel ricorso, il quale si sviluppa unicamente sulla direttrice – peraltro, neppure consentanea rispetto ai paradigmi censori evocati ed alla struttura del giudizio di legittimità, che non consente alla Corte di operare essa stessa la delibazione sull’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove che sarebbe spettato al giudice del merito – della dimostrazione in concreto, in base alle risultanze istruttorie, della sussistenza di una interposizione illecita di manodopera.

Inoltre, i ricorrenti nemmeno deducono – finanche sulla scorta delle stesse censure così come veicolate – che la questione giuridica dell’interposizione fittizia di manodopera e gli elementi di fatto che la sorreggevano, come tale, erano stati, comunque, allegati tempestivamente in primo grado, così da non comportare neppure (ed eventualmente) una inammissibile integrazione in sede di gravame, là dove, invero, non viene neppure assunto che, in tale ultima sede, l’anzidetta questione sia stata adombrata (nè è possibile integrare siffatte complessive carenze del ricorso con le indicazioni presenti nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., che ha solo funzione illustrativa, ove, peraltro, le stesse carenze non vengono, in ogni caso, emendate da generici riferimenti, senza che sia data effettiva contezza del contenuto degli atti processuali all’uopo rilevanti).

Nei sensi anzidetti e nei termini della prospettazione fattane dai ricorrenti, la questione della illecita interposizione di manodopera tra l’appaltante di servizi e l’appaltatrice risulta, dunque, rivestire anche i caratteri della novità in questa sede, come tale inammissibile, giacchè non rilevabile d’ufficio ed implicante, all’evidenza, accertamenti di fatto non consentiti a questa Corte (tra le tante, più di recente, Cass., 8 febbraio 2016, n. 2443).

2. – Con il secondo mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., in relazione agli artt. 2727 e 2697 c.c. e agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè dedotto “omesso esame” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale, in assenza di allegazioni di parte, non avrebbe potuto ritenere la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il socio-lavoratore e la cooperativa Futura Service e, dunque, attribuire a quest’ultima la responsabilità ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dall’ H..

Invero, al momento del sinistro, sarebbe stata la Fruttital ad esercitare il potere direttivo ed organizzativo sull’ H., con la conseguenza che quest’ultima sarebbe dovuta essere ritenuta responsabile ai sensi del citato art. 2049 del fatto occorso in capo a L.D..

Inoltre, il giudice d’appello, non avvedendosi del fatto che il contratto d’appalto prevedeva soltanto il confezionamento e la movimentazione della merce a mezzo facchini e non anche l’uso di carrelli elevatori motorizzati appartenenti a terzi, quale quello che stava conducendo l’ H. al momento del sinistro, avrebbe omesso del tutto l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

2.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Non è apprezzabile alcuna violazione in iure dell’art. 2049 c.c. che la Corte territoriale ha correttamente applicato in coerenza con l’operato accertamento in fatto, ossia con l’aver ritenuto l’ H. socio lavoratore della Futura Service e, dunque, inserito nella relativa organizzazione produttiva, essendo l’imprenditore preponente, dunque, responsabile del fatto illecito commesso dal “preposto”.

Invero, le doglianze mirano, piuttosto, ad una rivalutazione complessiva di detto accertamento fattuale, scontrandosi, in tal senso, anche con il paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente, successiva alla novella legislativa del 2012 e applicabile nella specie ratione temporis (posto che la sentenza impugnata è stata depositata il 3 giugno 2013) e, in ogni caso, neppure evidenziando un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, giacchè la Corte territoriale ha puntualmente motivato sul rapporto di “lavoro” sussistente tra la Futura Service e l’ H. (cfr. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata e sintesi al 2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede), mettendo in risalto che non fosse contestato che l’autore materiale dell’investimento, per l’appunto H.N., era un socio lavoratore della cooperativa Futura Service e proprio in tale veste stava concretamente prestando la propria attività al momento del sinistro.

3. – Con il terzo mezzo del ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., anche in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e agli artt. 2727 e 2729 c.c., “con riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali, per la perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto, liquidati in favore di ciascuno dei nipoti del de cuius per la perdita del nonno”.

La Corte d’Appello non avrebbe operato una congrua personalizzazione del danno non patrimoniale nel procedere alla liquidazione dello stesso in favore dei nipoti di L.D., omettendo di valorizzare adeguatamente i caratteri del rapporto parentale in essere tra i nipoti ed il de cuius.

3.1. – Il motivo non può essere accolto.

La censura di violazione di legge maschera, invero, una doglianza che attiene, piuttosto, alla motivazione in fatto del giudice di appello, il quale – proprio in armonia con l’art. 2059 c.c. ed i principi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale – ha provveduto alla personalizzazione del pregiudizio subito dai congiunti del parente deceduto a causa del sinistro e, segnatamente, alla personalizzazione del danno patito dai nipoti della vittima del sinistro stesso, ponendo in rilievo gli specifici criteri in base ai quali ha provveduto in tal senso (cfr. pp. 9 e 10 della sentenza impugnata e sintesi al 2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede).

Dunque, la censura non solo si scontra con il paradigma legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma con essa (che, in tale ottica, si palesa come doglianza inammissibile) neppure viene dedotto che, già nel giudizio di merito, erano state tempestivamente allegate tutte quelle circostanze di fatto le quali, (soltanto) nel presente ricorso, sono individuate proprio come elementi suscettibili di conformare in modo diverso il giudizio di personalizzazione effettuato dalla Corte territoriale.

4. – Con il quarto mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. “in relazione alla soccombenza nel merito di Fruttital ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3 seppure valutata incidenter tantum dalla Corte d’Appello di Milano e omessa motivazione sul punto in relazione all’art. 132 c.p.c.”.

La Corte territoriale, avendo implicitamente riconosciuto la responsabilità civile della società Fruttital per il fatto illecito in cui ha perso la vita L.D., seppur incidenter tantum ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, e non anche ai sensi dell’art. 2049 c.c., avrebbe dovuto ritenere quantomeno compensate tra le suddette parti le spese di giudizio e non già condannare essi attori.

Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe sfornita di motivazione in punto di liquidazione delle spese in favore di essi originari attori, giacchè avrebbe dovuto liquidare ad essi soltanto le spese di secondo grado in base al D.M. n. 140 del 2012 e non già anche quelle di primo grado, liquidate dal Tribunale con statuizione, peraltro, censurata con appello incidentale in relazione ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 127 del 2004.

4.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.1.1. – E’ infondato là dove con esso si censura la condanna alle spese in grado di appello, posto che la decisione del giudice di secondo grado è in armonia con il disposto dell’art. 91 c.p.c. in ragione della soccombenza degli attori (che non è affatto messa in discussione dall’astratta affermazione, priva di effetti in quanto solo incidentale, di responsabilità della Fruttital ex art. 2054 c.c.), là dove la compensazione di cui all’art. 92 c.p.c. rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito ed il suo mancato esercizio non è sindacabile in questa sede di legittimità (tra le tante, Cass., 19 giugno 2013, n. 15317).

4.1.2. – E’ inammissibile, invece, là dove si duole dell’erronea liquidazione delle spese giudiziali di primo grado in favore degli stessi attori.

Invero, l’applicazione del D.M. n. 140 del 2012 operata dalla Corte di appello in relazione alle spese del primo grado è erronea, posto che il giudice, il quale deve liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicchè, per l’attività conclusa nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 (Cass., 18 dicembre 2012, n. 23318; ma anche Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

Tuttavia, la doglianza è inammissibile, perchè non viene affatto dedotto, nè tantomeno specificamente dimostrato, che la liquidazione omnicomprensiva con i criteri dettati dal D.M. del 2012, in luogo della diversa liquidazione di onorari e diritti (rispetto alla quale non si accenna ad alcuna misura), abbia comportato un effettivo e concreto pregiudizio per essi ricorrenti, tale da evidenziare l’utilità della impugnazione sul punto.

5. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale della HDI-Gerling Industrie Versicherung AG è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. “in relazione alla compensazione delle spese legali dei due gradi di giudizio di merito tra Gerling Indutrie Versicherung AG e Fruttital Distribuzione s.r.l.”.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso muove da un erroneo presupposto interpretativo, ossia che trovi applicazione la norma di cui all’art. 92 c.p.c., nella formulazione che richiama le “gravi ed eccezionali ragioni” di compensazione delle spese processuali, quale locuzione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, là dove, invece, essendo stata la causa promossa con citazione dell’aprile 2004, si applica al presente giudizio la disposizione anzidetta nella sua formulazione antecedente alla stessa novella di cui alla L. n. 263 del 2005 (e relative modificazioni) e, quindi, la facoltà di compensazione per la ricorrenza (oltre che della soccombenza reciproca) di “giusti motivi”. In tale precipuo senso la Corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese di lite in riferimento alla posizione della Gerling A.G. (cfr. 2.4. del “Ritenuto in fatto” che precede); motivazione che, sul punto – ossia sulla intrinseca portata dei motivi intesi soltanto come “giusti” -, non è stata attinta da specifiche e congruenti censure.

6. – Va, pertanto, rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale della HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite, in ragione della reciproca soccombenza tra ricorrenti principali e la ricorrente incidentale e della sussistenza di giusti motivi (Per la particolarità della vicenda sostanziale) tra i medesimi ricorrenti principali e la Fruttital s.r.l..

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle spese del presente giudizio nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e quello incidentale, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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