Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12391 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 269-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

RAPPAZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA ROCCO DI

TORREPADULA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4572/2017 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1.in causa relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione di imposta di registro su sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 18 giugno 2012, di condanna di M.A. nei confronti dal fallimento della srl (OMISSIS) in accoglimento dell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 L. Fall., la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado reiettiva del ricorso proposto dal curatore per dedotta contrarietà dell’avviso rispetto al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d) sul motivo che la norma era, nel caso di specie, inapplicabile in quanto “nel corpo della sentenza del Tribunale di Napoli non si rinvengono espresse qualificazioni dei fatti posti a base della domanda di risarcimento a carico di M. come fatti costituenti reato dal momento che il Tribunale si limita a riconoscere la responsabilità civile del M. censurandone il comportamento in violazione delle norme di diligenza e prudenza regolanti l’agire degli amministratori di società ma non ipotizza alcuna fattispecie di reato nè dispone la trasmissione degli atti processuali in sede penale. I fatti addebitati al M., pur apparendo astrattamente idonei a determinare violazioni di norme penali, non risultano qualificati come tali in alcun atto e tale qualificazione non spetta nè alle parti processuali nè al giudice tributario”;

2.il curatore ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d). Sostiene il curatore che, con il virgolettato di cui al punto 1 della superiore premessa, la CTR abbia commesso la violazione lamentata in quanto “per l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, lett. d) non è necessario il concreto accertamento del fatto come reato ma solo l’astratta configurabilità del reato stesso… peraltro dalla stessa sentenza impugnata riconosciuta”;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 216 ss. L. Fall. “circa i fatti costituenti reati di bancarotta fraudolenta, semplice e documentale”. Secondo il curatore che la CTR abbia trascurato di valutare i fatti esposti nella sentenza del Tribunale di Napoli che “integrano a tutti gli effetti gli estremi dei reati disciplinati dalla legge fallimentare”;

3. il primo motivo di ricorso è fondato. Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR della Campania nella sentenza impugnata, questa Corte ha, in più occasioni, affermato che, in tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, lett. d), (riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato), va intesa come riferita a “tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (Sez. V. 22/01/2020, 1296; Sez. V. 12/11/2014, 24096; Sez. V. 14/03/2007, n. 5952);

4. in ragione di quanto precede, assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. dato che la CTR ha già verificato che i fatti posti a base della condanna risarcitoria in favore della curatela “appaiono astrattamente idonei a determinare violazioni di norme penali”, la causa può essere decisa nel merito senza che occorra disporne il rinvio al giudice del merito, con accoglimento dell’originario ricorso del curatore;

6. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo l’originario ricorso del curatore del fallimento della srl (OMISSIS);

compensa le spese del merito;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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