Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12390 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 20/05/2010), n.12390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

W.E. ( O.), elettivamente domiciliato in Roma, via

Cola di Rienzo 285, presso l’avv. Caterina Boca, rappresentato e

difeso dall’avv. Perrone Paolo, del Foro di Brindisi, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Foggia, in data 2 dicembre 2008,

nel giudizio n. 738/2008 R.G.A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. W.E. ( O.), nato in (OMISSIS), ha proposto regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il decreto in data 2 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ravvisando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 in vigore dal 2 marzo 2008 e ritenuto applicabile alla fattispecie ratione temporis, in ordine al ricorso proposto dal medesimo W. in data 6 maggio 2008 avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Foggia in data 24 settembre 2007, con la quale è stato negato al nominato ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato;

1.1. il Ministero dell’Interno ha resistito con memoria difensiva;

Osserva:

2. il primo motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto, con detto motivo e con il relativo quesito di diritto, il ricorrente si limita a censurare l’affermazione del Tribunale di Foggia, secondo cui, nel caso in cui il giudizio camerale sia stato definito con decreto di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti, il giudizio medesimo non può essere riassunto, non essendo applicabile l’istituto della riassunzione ai procedimenti da svolgersi nelle forme del rito camerale, ma non critica l’ulteriore motivazione addotta dal Tribunale, costituente autonoma argomentazione sufficiente da sola a fondare la decisione impugnata, secondo cui, nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo del giudizio, nel merito richiamando la normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, nel frattempo entrata in vigore, e rassegnando nuove conclusioni;

3. appare assorbito il secondo motivo di ricorso, che presuppone che il giudizio di cui trattasi costituisca la riassunzione del precedente giudizio n. 1257/07, definito con decreto di non luogo a provvedere, con conseguente applicazione della previgente procedura prevista dalla L. n. 189 del 2002, art. 32 e non un nuovo e autonomo giudizio, come invece ritenuto dal Tribunale di Foggia;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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