Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12390 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7316-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SG EQUIPMENT FINANCE SCHWEIZ AG, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ALTIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

SERPIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6874/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1.in causa relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo per somme dovute alla società SG Equipment Finance Schweiz AG a seguito di risoluzione di contratto di leasing finanziario intercorso tra detta società (in qualità di concedente) e la srl Air Viaggi San Raffaele (in qualità di concessionaria9, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione della CTP la quale aveva annullato l’avviso di liquidazione dichiarando dovuta l’imposta di registro solo in misura fissa per il principio di alternatività tra registro ed IVA (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40). In particolare la CTR affermava l’operatività del principio dato che “le somme che con il decreto ingiuntivo vengono restituite sono le somme residue del “prestito” non ancora regolarmente restituite a termini di contratto… (ovvero) somme che hanno chiaramente la natura di somme restitutorie”;

2. per la cassazione della sentenza in epigrafe ricorre l’Agenzia denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione dell’art. 9 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 1, e art. 28, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, art. 1453 c.c.”. L’Agenzia, riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto del (ricorso monitorio e) del decreto ingiuntivo, deduce la CTR abbia errato nel ritenere che il decreto ingiuntivo portasse condanna al pagamento di “somme restitutorie”, come tali sottratte al principio di alternatività tra registro ed Iva, essendo che la condanna era riferita a(11e) somme incontestatamente dovute per effetto della risoluzione del contratto, conseguente ad avvalimento da parte di essa ricorrente della clausola risolutiva espressa di cui al punto “6.4. del contratto, che nel prevedere l’obbligo di pagamento del saldo del noleggio alla data della richiesta di risoluzione, degli interessi scontati non maturati, configurava una penalità dovuta dal debitore inadempiente, corrisposta a titolo risarcitorio e, in quanto risarcimento del danno, esclusa dalla base imponibile IVA”;

3. la società SG Equipment Finance Schweiz AG resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è, nei limiti che seguono, fondato. La CTR ha affermato che “le somme che con il decreto ingiuntivo vengono restituite sono le somme residue del “prestito” non ancora regolarmente restituite a termini di contratto… (ovvero) somme che hanno chiaramente la natura di somme restitutorie”. Da tale affermazione – cui è sotteso il dato pacifico che trattavasi di leasing c.d. “di godimento” e non di leasing c.d. “traslativo” (su questa distinzione, v. tra molte, Cass. 18195/2007; Cass. 1715/2001) – e dal rilievo incontroverso per cui le prestazioni oggetto di contratto erano soggette ad IVA, ha fatto derivare che, per la registrazione del decreto l’imposta era dovuta in misura non proporzionale ma fissa. Il quadro normativo di riferimento è il seguente. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e dell’art. 8, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata medesimo D.P.R., gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, se recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura sono soggetti ad imposta di registro in termine fisso nella misura del 3%. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”. L’Agenzia sostiene che le somme che la società utilizzatrice del veicolo è stata ingiunta di pagare alla odierna controricorrente a seguito della risoluzione del contratto di leasing ai sensi della clausola 6.4. del contratto medesimo abbiano – tutte – natura “risarcitoria o indennitaria”. Dacchè, per un verso, l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 secondo cui non concorrono a formare la base imponibile IVA – che consegue alla cessione di beni e alla prestazione di servizi – le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonchè a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali e la non applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 per altro verso, l’applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e dell’art. 8, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata medesimo D.P.R.. Deve osservarsi che il decreto riguarda le somme dovute a titolo di “saldo della locazione ancora dovuto e di spese legali residue”, a titolo di “corrispettivo delle fatture per le mensilità di agosto e settembre 2011 insolute sia per canoni di locazioni che per spese legali”, a titolo di “interessi non maturati scontati calcolati applicando il margine di interesse contrattuale del 2,25% annuo dal 1 ottobre 2011 sino alla scadenza contrattuale del mese di novembre del 2019”, a titolo di “interessi moratori maturati al tasso di interesse di mora del 6,19% annuo sino al 25 novembre 2011, tasso calcolato ai sensi del contratti sulla somma del tasso di interesse applicabile dell’1,19% maggiorato del 5%”. Alla risoluzione del contratto per inadempimento seguono, con lo scioglimento retroattivo del rapporto (salvo si tratti di un contratto a prestazioni continuate o periodiche per il quale vale l’art. 1458 c.c., il che, come più volte sottolineato – ad es. da Cass. 12823/2003 -, non è per il contratto di leasing di godimento), oltre alla preclusione, per il debitore, della possibilità di adempiere, effetti restitutori e di rimborso regolati in linea di massima dalle norme sull’indebito, nonchè effetti, distinti, risarcitori consistenti in obblighi, a carico dell’inadempiente, di risarcimento del danno subito dalla parte fedele per la lesione dell’interesse all’esecuzione del contratto. Ciò posto: hanno natura restitutoria o di rimborso le somme dovute a titolo di “corrispettivo delle fatture per le mensilità di agosto e settembre 2011 insolute per canoni di locazioni” – il cui mancato pagamento ha portato alla risoluzione -; non hanno oggettivamente titolo restitutorio o di rimborso le somme dovute a “saldo della locazione ancora dovuto e di spese legali residue”, le somme dovute a titolo di “interessi non maturati scontati calcolati applicando il margine di interesse contrattuale del 2,25% annuo dal 1 ottobre 2011 sino alla scadenza contrattuale del mese di novembre del 2019”, nè le somme dovute a titolo di “interessi moratori maturati al tasso di interesse di mora del 6,19% annuo sino al 25 novembre 2011, tasso calcolato ai sensi del contratti sulla somma del tasso di interesse applicabile dell’1,19% maggiorato del 5%” (Quanto agli interessi si richiamano le precisazioni fatte da questa Corte secondo cui, “In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’iva consacrato nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria, come tali esentati, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15 dalla base imponibile iva, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa ma siano interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorchè esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA” (Cass.4047/2006; Cass.n. 17276/2017). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che tutte le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo a seguito di risoluzione del contratto avessero “natura restitutoria” e fosssero sottratte al regime di alternativtà tra IVA e registro, non si è attenuta ai predetti principi, e, in parziale accoglimento del ricorso, va pertanto cassata; 2.1a causa va rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perchè la stessa, tenuto conto della natura restitutoria e risarcitoria delle somme di cui con il decreto tassato è stato ingiunto il pagamento e tenuto conto del fatto che il principio di alternatività iva-registro (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40) vale quanto alle une e non vale quanto alle altre, proceda a determinare l’imposta dovuta;

3. il giudice del rinvio dovrà altresì liquidate le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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