Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1239 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18703-2014 proposto da:

CREDIT AGRICOLE SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN

GIACOMO PORRO N. 8 C/0 CGP STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Il Credit Agricole s.a. ricorre per la cassazione della sentenza n. 110/15/2014, depositata il 14.01.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso di crediti d’imposta Irpef ed Irpeg per ritenute alla fonte su interessi per depositi e conti corrente.

Riferisce che tali crediti (corrispondenti ad Euro 2.464.000,00) erano stati esposti nella dichiarazione – Mod. 770/bis – 93 – relativa all’anno d’imposta 1992 dalla Credit National de Credit Agricole, avente in Italia una stabile organizzazione. Essi erano stati successivamente ceduti alla ricorrente con contratto, regolarmente registrato. Il 7 gennaio 1999 la società aveva presentato istanza di rimborso. Il 18 dicembre 2008 aveva richiesto copia della dichiarazione Mod. 770/bis-93 con la finalità di ottenere il rimborso, non ancora eseguito dalla Amministrazione. Previa consultazione della Anagrafe Tributaria l’Agenzia aveva comunicato il credito emergente dal Mod. 770/bis. Il 6 maggio 2009 la società aveva ripresentato l’istanza di rimborso, ricevendo dall’ufficio, in data 20 aprile 2010, il rifiuto alla erogazione del rimborso per prescrizione decennale dei termini.

Nel conseguente giudizio promosso dalla società la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso con sentenza n. 24/36/2012. La sentenza, appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, era stata confermata con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha dichiarato inammissibile il richiamo all’art. 2943 c.c., comma 4, sostenendo la novità della domanda con cui si invocava l’intervento di una causa interruttiva della prescrizione, ed ha ritenuto che la certificazione emergente dall’anagrafe tributaria relativa al credito emergente sulla dichiarazione del 1993 non costituiva ai sensi dell’art. 2944 c.c. un riconoscimento di debito da parte della Amministrazione.

La società censura la decisione con due motivi:

con il primo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente qualificato come domanda nuova l’invocazione della fattispecie interruttiva della prescrizione, di cui all’art. 2943 c.c., comma 4;

con il secondo per violazione degli artt. 2943,2944 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente negato che il documento rilasciato dalla Amministrazione in ordine alla registrazione del credito nel Mod. 770/bis-93 costituiva un riconoscimento di debito.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita, contestando la domanda di cui ha chiesto il rigetto.

Diritto

RILEVATO

che:

Entrambi i motivi di ricorso non trovano accoglimento.

Con il primo la società si duole perchè il giudice d’appello ha ritenuto che il motivo con cui era stato sostenuto con l’atto d’impugnazione l’intervenuto evento interruttivo della prescrizione costituisse una domanda nuova. Al contrario, sostiene la contribuente, l’aver condotto nel processo la circostanza che l’istanza presentata nel 2008 per ottenere copia della dichiarazione Mod. 770/bis-93 era stata accompagnata dalla intenzione manifesta di reclamare il rimborso del credito spettante, costituisce una emendatio libelli.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di profili. Se è infatti corretto il principio secondo cui si incorre nella violazione dell’art. 57 cit. quando i nuovi elementi addotti comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto o della eccezione, modificando l’oggetto sostanziale della domanda o della eccezione, nel caso specifico il motivo manca di autosufficienza perchè, non avendo riprodotto i passaggi del ricorso introduttivo -utili per valutare la novità o meno della questione sollevata in sede di gravame-, non è possibile verificare se già con esso fosse stata invocata l’interruzione della prescrizione in ragione della istanza di acquisizione della documentazione fiscale richiesta alla Amministrazione, che è sussumibile nell’alveo della fattispecie riportata nell’art. 2943 c.c., comma 4, ma che però costituisce fattispecie distinta rispetto al riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., fatto certamente introdotto con l’impugnazione del diniego del rimborso. E’ inoltre inammissibile perchè, non riproducendo la predetta istanza, non se ne comprende il tenore e dunque è impossibile valutare se con essa, ancorchè priva di forme solenni, il contribuente avesse costituito in mora l’Amministrazione esprimendo inequivocamente la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il giudice d’appello abbia erroneamente negato che il documento rilasciato dalla Amministrazione, attestante la registrazione del credito nel Mod. 770/bis-93, costituisse un riconoscimento di debito, è infondato.

Innanzitutto l’anagrafe tributaria non attribuisce certezza ai dati in essa riprodotti, sicchè gli stessi possono essere disattesi dalla prova contraria addotta in sede contenziosa. Ne è stata anzi dichiarata la completa inadeguatezza alla prova dei fatti da essa desunti, richiedendosi di contro prove più specifiche, come nella ipotesi di contestazione della sussistenza dei presupposti per fruire dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa (cfr. Cass., sent. n. 1612/2008, in merito alla dimostrazione, da parte della Amministrazione finanziaria, della titolarità di altri immobili in capo al contribuente).

In ogni caso, dall’esame della vicenda ora all’attenzione della Corte, l’unico dato che emerge è che, alla richiesta di informazioni, presentata dalla banca alla Agenzia relativamente al modello 770/bis-93, l’Ufficio comunicava alla istante il credito che emergeva nella predetta dichiarazione. Ciò vuol solo dire che l’Amministrazione dava atto che in una dichiarazione fiscale della contribuente (cedente il credito fiscale alla ricorrente) era stata formalizzata la emergenza di un credito. Questo tuttavia costituiva una mera attestazione a fronte di una richiesta di informazioni, non un atto formale di riconoscimento del debito a fronte di una formale istanza di rimborso. E pertanto quella attestazione, come correttamente affermato dal giudice d’appello, non perfezionava la fattispecie prevista dall’art. 2944 c.c., con efficacia interruttiva della prescrizione.

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

Alla soccombenza della contribuente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Sussistono peraltro i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo articolo, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 9.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo articolo, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA