Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12389 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24472/2013 proposto da:

D.P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PETTINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato WALTER MANGANO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA

93, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUSCHI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARGHERITA CAMPIOTTI giusta procura speciale

a margine del controricorso;

BO.UG., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2900/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/09/2012, R.G.N. 4315/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato WALTER MANGANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1131 del 2007, condannò in solido B.R. e Bo.Ug. al risarcimento dei danni in favore di D.P.R., quantificati in Euro 7.747,32.

Era accaduto che il B., allievo, al pari della D.P., dell’Istituto scolastico privato (OMISSIS), di cui era titolare la Bo., avesse procurato lesioni cartilaginee al polso della compagna, mediante una violenta torsione del braccio della stessa. Tale fatto aveva determinato un danno biologico nell’aggredita valutato nella misura del 2/3% nonchè un’invalidità permanente stimata al 100% per i primi tre giorni, e quindi al 75%, al 50% e al 25% in quelli successivi. Proposto gravame dalla D. P. al fine di far valere l’aggravamento della proprie condizioni di salute, la Corte d’appello, con la sentenza ora impugnata, depositata in data 4 settembre 2012, l’ha respinto.

Il ricorso di D.P.R. è affidato a un unico motivo.

Si sono difesi con distinti controricorsi B.R. e Bo.Ug..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con l’unico motivo, articolato in due profili, l’impugnante lamenta vizi motivazionali in relazione alla mancata rinnovazione delle indagini peritali, nonchè alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui qualsivoglia approfondimento istruttorio, mediante rinnovazione delle indagini tecniche, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

Tale valutazione farebbe malgoverno del principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, qualora siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, è tenuto a motivare la scelta di non disporre una nuova consulenza.

Aggiunge anche l’esponente che nella maggior parte dei casi, come ormai scientificamente acclarato, la patologia del polso lamentata dall’infortunata non è riscontrabile strumentalmente, tanto vero che la stessa nel giugno del 2012 era stata sottoposta a un intervento chirurgico per artroscopia del polso.

Sostiene quindi che anche la prova orale articolata al fine di dimostrare l’ingravescenza della sintomatologia dolorosa riferita dall’infortunata doveva essere ammessa, laddove la Corte territoriale ne aveva, senza alcuna motivazione, negato l’ingresso.

2 Le critiche non hanno pregio.

Merita evidenziare che il giudice di merito, premesso che l’appellante non aveva contestato nè la misura, nè la durata dell’invalidità temporanea conseguente all’atto lesivo posto in essere in suo danno dal compagno di scuola, e neppure l’entità dei postumi permanenti riconosciuti in prime cure, ha rilevato che il preteso aggravamento della menomazione articolare del polso infortunato, verificatosi, secondo la prospettazione dell’impugnante, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale, era stato dal consulente di parte argomentato sulla base di mere dichiarazioni della paziente, apoditticamente recepite senza alcun accertamento diagnostico, clinico, nè tantomeno strumentale. In tale contesto, considerato anche che mancava qualsivoglia indicazione in ordine all’entità del preteso aggravamento, ha ritenuto il decidente che i richiesti approfondimenti istruttori avessero carattere meramente esplorativo.

3 A fronte di siffatto percorso motivazionale la ricorrente si limita a ribadire le diverse conclusioni alle quali erano pervenuti i suoi consulenti di parte, insistendo sulla non rilevabilità della patologia lamentata a mezzo di indagini strumentali e sulla circostanza che, in data 29 giugno 2012, ella era stata sottoposta a intervento chirurgico per “artroscopia del polso – resezione legamentosa – apertura canale carpale”.

4 Ritiene tuttavia il collegio che tali considerazioni non valgano a scalfire il carattere di stretto merito delle critiche formulate dalla D.P., considerato, quanto a quelle inerenti alla mancata rinnovazione delle indagini, che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest’ultimo la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio, di rinnovare o meno le indagini, con la nomina di altri consulenti, e che l’esercizio di tal poteri, come il loro mancato esercizio, non è censurabile in sede di legittimità ove, come nella fattispecie, adeguatamente motivato (ex plurimis, Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. civ. 21 luglio 2004, n. 13593); e, quanto alle critiche relative alla mancata ammissione della prova orale, che la stessa è stata, implicitamente, ancorchè inequivocabilmente ritenuta dal decidente priva di attitudine dimostrativa per avere ad oggetto limitazioni funzionali e sindromi dolorose riferite dalla stessa infortunata.

5 Non è superfluo aggiungere, a ulteriore supporto della capacità di resistenza della decisione impugnata alle deduzioni critiche svolte in ricorso, che la ricorrente, pur essendo stata sottoposta, a distanza di meno di un mese dall’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte d’appello, e quindi praticamente a ridosso dal compimento di quella fase del giudizio di merito, a un intervento chirurgico pretesamente dimostrativo del buon fondamento delle sue allegazioni, non è stata comunque in grado di produrre in quella fase alcun accertamento idoneo a supportare l’assunto della qualificabilità, in termini di aggravamento, della patologia per la quale è stata operata e dunque del collegamento eziologico della stessa alla condotta del B., benchè sia del tutto ragionevole presumere che la terapia chirurgica praticata sia stata preceduta da adeguate indagini strumentali.

6 Il rigetto del ricorso si impone, dunque.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione –

del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 3.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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