Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12389 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.S., con domicilio eletto in Roma, Via Tibullo n. 10,
presso l’Avv. Floriana Alessandrini, rappresentato e difeso dall’Avv.
PASSANANTE Maria Laura, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 48/2009 depositato il 23 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura relativa al suo fallimento svoltasi avanti al Tribunale di Marsala a far tempo dal 15 novembre 1999 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (7 marzo 2008).
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Premesso che è applicabile ratione temporis il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., che impone la redazione di quesiti di diritto per ogni motivo di censura per violazione di legge e la specifica enunciazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si reputa carente, ai requisiti descritti non risponde l’unico complesso motivo proposto. Con esso, infatti, si deducono plurime violazioni di legge e difetto di motivazione senza che sia possibile, nell’ambito di un’unica tessitura argomentativa, distinguere le motivazioni addotte a sostegno delle une e delle altre, senza considerare che è assente il momento di sintesi che la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 2652 del 04/02/2008).
ritiene necessario quale corrispondente del quesito in relazione alla deduzione di difetto di motivazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011