Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12388 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21994-2018 proposto da:

IMMOBILIARE AMACA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 71, presso

lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELLA SONZOGNI;

– ricorrente –

contro

SMT SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 293/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, la società Immobiliare Amaca s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Brescia, resa pubblica in data 15 marzo 2018, che accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla S.M.T. s.r.l. avverso la decisione del Tribunale di Bergamo, così condannando l’Immobiliare Amaca s.r.l. al pagamento del minor credito di Euro 18.722,62, oltre accessori, già oggetto del revocato decreto ingiuntivo opposto;

che l’intimata S.M.T. s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, in via preliminare ed assorbente (ciò esimendo il Collegio dal dare specifica contezza dei due motivi di ricorso, rubricati: 1) “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, Violazione falsa e/o errata applicazione… dell’art. 342 c.p.c., – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”; 2) “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’accoglimento del secondo motivo di gravame d’appello e violazione di legge in relazione all’art. 1326 e seguenti”), il ricorso è inammissibile in quanto redatto in violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’atto di impugnazione della Immobiliare Amaca s.r.l. omette, infatti, di indicare i fatti che hanno occasionato la controversia introdotta in primo grado, nonchè di indicare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda era stata azionata, limitandosi a riportare unicamente le conclusioni dell’atto di appello e (nel corpo dei motivi, cui anche rapportare la delibazione in punto di rispetto della norma processuale innanzi citata: in tal senso cfr. Cass. n. 17036/2018) sintetici e decontestualizzati stralci delle sentenze di primo e secondo grado, assolutamente inidonei a far comprendere – sia pure sommariamente, ma in modo chiaro ed inequivoco – le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello e, quindi, il tenore della sentenza impugnata (cfr., tra le molte, Cass., S.U., n. 2602/2003 e Cass., S.U., n. 11653/2006, Cass. n. 16103/2016).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte della società intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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