Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12388 del 11/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 11/05/2021), n.12388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ARMONE G.M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7851-2014 proposto da:
D.D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
LOMBARDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO
GARLATTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2013 della COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA
GIULIA, depositata il 05/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. la signora D.D.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 63/08/13, depositata il 5 settembre 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso gli atti di autotutela parziale relativi ad alcuni avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA e altro per gli anni 2003, 2005, 2006;
2. il ricorso è affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fato controverso e decisivo per il giudizio;
2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 3,24,53 e 97 Cost., nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies come novellata dalla L. n. 15 del 2005;
3. il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati;
4. secondo il consolidato insegnamento di questa S.C., l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non è quindi autonomamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato (Cass. 15/04/2016, n. 7511, Cass. 30/10/2018, n. 27543, Cass. 16/11/2018, n. 29595);
5. tale principio si applica sia nell’ipotesi di mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, sia, “a fortiori”, nell’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui gli avvisi di accertamento siano stati impugnati e il provvedimento di autotutela riduttivo sia giunto dopo tale impugnazione;
6. in tale secondo caso, la riduzione del “petitum” operata dall’Amministrazione in via stragiudiziale si rifletterà sull’ammontare della pretesa portata dall’avviso di accertamento “sub iudice” e dunque sull’autonoma controversia in corso; con la conseguenza che, consentire un’autonoma impugnazione dell’atto di autotutela parziale, non solo potrebbe portare a un contrasto di giudicati, ma, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, costituirebbe una surrettizia rimessione in termini di un’impugnazione (degli avvisi di accertamento) tardivamente proposta;
7. il ricorso va in definitiva rigettato;
8. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021