Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12388 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 11/05/2021), n.12388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE G.M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7851-2014 proposto da:

D.D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

LOMBARDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO

GARLATTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2013 della COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA

GIULIA, depositata il 05/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. la signora D.D.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 63/08/13, depositata il 5 settembre 2013, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso gli atti di autotutela parziale relativi ad alcuni avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA e altro per gli anni 2003, 2005, 2006;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fato controverso e decisivo per il giudizio;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 3,24,53 e 97 Cost., nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies come novellata dalla L. n. 15 del 2005;

3. il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati;

4. secondo il consolidato insegnamento di questa S.C., l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non è quindi autonomamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato (Cass. 15/04/2016, n. 7511, Cass. 30/10/2018, n. 27543, Cass. 16/11/2018, n. 29595);

5. tale principio si applica sia nell’ipotesi di mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, sia, “a fortiori”, nell’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui gli avvisi di accertamento siano stati impugnati e il provvedimento di autotutela riduttivo sia giunto dopo tale impugnazione;

6. in tale secondo caso, la riduzione del “petitum” operata dall’Amministrazione in via stragiudiziale si rifletterà sull’ammontare della pretesa portata dall’avviso di accertamento “sub iudice” e dunque sull’autonoma controversia in corso; con la conseguenza che, consentire un’autonoma impugnazione dell’atto di autotutela parziale, non solo potrebbe portare a un contrasto di giudicati, ma, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, costituirebbe una surrettizia rimessione in termini di un’impugnazione (degli avvisi di accertamento) tardivamente proposta;

7. il ricorso va in definitiva rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA