Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12388 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11272/2010 proposto da:
P.P., con domicilio eletto in Roma, Via Tibullo n. 10,
presso l’Avv. Floriana Alessandrini, rappresentato e difeso dall’Avv.
PASSANANTE Maria Laura, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 34/2009 depositato il 5 marzo 2009;
nonchè su ricorso n. 11330/10 proposto da:
S.M., con domicilio eletto in Roma, Via Tibullo n. 10,
presso l’Avv. Floriana Alessandrini, rappresentato e difeso dall’Avv.
Maria Laura Passanante, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 26/2009 depositato il 4 marzo 2009.
Udite le relazioni della causa svolta nella Pubblica udienza del
giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.P. e S.M. ricorrono separatamente per cassazione nei confronti dei decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 14.400,00 per anni 12 di ritardo in favore del primo e Euro 15.600,00 per tredici anni di ritardo per la seconda, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura relativa al loro fallimento svoltasi avanti al Tribunale di Sciacca a far tempo dal 19 luglio 1990 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (25 marzo 2008).
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione del procedimento in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile” (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni, essendo oltretutto, identici i motivi.
Con il primo motivo di ricorso si censura l’impugnata decisione laddove ha quantificato in anni dodici il periodo di irragionevole durata della procedura fallimentare in corso da diciassette anni e otto mesi ed ha liquidati Euro 1.200,00 per ogni anno di ritardo.
Il motivo è inammissibile in considerazione della genericità del quesito con il quale si chiede di affermare il principio secondo cui il giudice, chiamato a determinare il danno ex lege n. 89 del 2001, si deve uniformare alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, motivando eventuali scostamenti e non ignorando la natura fallimentare del giudizio presupposto, senza che, tuttavia, vi sia un preciso collegamento con la fattispecie ed un’indicazione dei parametri che sarebbero stati violati, così che l’eventuale affermazione del propugnato principio non sarebbe sufficiente a decidere la controversia in favore del ricorrente.
Il secondo motivo con il quale si censura l’insufficiente quantificazione delle spese del giudizio di merito è improcedibile in quanto si fonda sulla nota spese che sarebbe stata depositata bel giudizio di merito mentre, in difformità dal disposto dell’art. 369 c.p.c., non è stata indicata la produzione di tale documento in questa fase (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010).
Infondato è infine il terzo motivo che attiene all’intervenuta parziale compensazione delle spese in considerazione della mancata contestazione della pretesa da parte dell’Amministrazione in quanto la medesima è stata motivata dalla Corte d’appello anche con riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda e tale argomentazione è da sola sufficiente a giustificare il provvedimento.
I ricorsi debbono dunque essere rigettati con te conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte, riunito il ricorso n. 11330/10 al ricorso n. 11272/10, li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011