Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12386 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 23866/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza n.

5987/2018 nel procedimento vertente tra:

M.G., da una parte e SOGET, COMUNE DI CATANZARO,

dall’altra:

– ricorrenti –

e contro

SOGET, COMUNE CATANZARO;

– intimati –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE che chiede dichiararsi la competenza

per materia del Giudice di Pace di Catanzaro.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

visti gli atti, osserva quanto segue.

1. Con ordinanza del 3 luglio 2019 il Tribunale di Catanzaro ha richiesto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in relazione al conflitto di competenza riscontrato in rapporto ad ordinanza del 2 agosto 2018 del Giudice di pace di Catanzaro.

In particolare, con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2017 M.G. aveva convenuto davanti al Giudice di pace di Catanzaro SOGET S.p.A. e il Comune di Catanzaro per impugnare un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo e la correlata ingiunzione di pagamento di Euro 379,36 per mancato pagamento di sanzioni inflitte per violazioni del Codice della strada; e con la suddetta ordinanza del 2 agosto 2018 il Giudice di pace aveva declinato la propria competenza per materia a favore del Tribunale di Catanzaro, assegnando il termine per la riassunzione, che veniva tempestivamente effettuata.

Il Tribunale, nell’ordinanza con cui ha tempestivamente sollevato il conflitto, ha richiamato recentissima giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, in caso di sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale, “la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo; ne consegue che l’opposizione proposta, con unico atto, attraverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell’ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione” (Cass. sez. 6-3, ord. 15 marzo 2019 n. 7460), per affermare che “la presente controversia, in quanto avente ad oggetto una domanda qualificabile come di accertamento negativo del credito sotteso al c.d. preavviso di fermo e derivante dalla violazione delle disposizioni del codice della strada” per il valore di Euro 379,36 rientra nella competenza per materia del Giudice di pace di Catanzaro.

Le parti non hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza per materia del Giudice di pace di Catanzaro.

2. Sussiste effettivamente la competenza per materia del Giudice di pace di Catanzaro, l’arresto su cui il Tribunale si è fondato essendo correttamente conforme all’intervento nomofilattico sul tema, rappresentato da S.U. 27 aprile 2018 n. 10261, per cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.” (e cfr. pure, sulla scorta delle Sezioni Unite, Cass. sez. 6-3, ord. 3 agosto 2018 n. 20489, Cass. sez. 6-3, ord. 3 ottobre 2018 n. 24092, Cass. sez. 6-3, ord. 8 ottobre 2018 n. 24711 e Cass. sez. 6-3, ord.13 dicembre 2018 n. 32243).

Ne consegue che deve dichiararsi la competenza per materia del Giudice di pace di Catanzaro ad ogni effetto di legge.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di pace di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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