Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12386 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 16/06/2016), n.12386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28495-2013 proposto da:

C.S.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SILVANA ANGELINI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA AGRICOLA LA NATURA A RL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dr. R.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DE FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELE BORLIZZI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 846/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/02/2013, R.G.N. 384/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato SILVANA ANGELINI;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE FRANCESCO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lecce C.S.G. convenne in giudizio la società cooperativa agricola La Natura e – sulla premessa di aver locato alla stessa, insieme ai comproprietari Ch.Ma., R. L.A. e T.M., alcuni terreni – chiese che fosse dichiarata la risoluzione di tale contratto di affitto agrario per inadempimento della società convenuta, con condanna della medesima al pagamento dei canoni maturati dall’anno 2000 in poi.

A sostegno della domanda espose che nel contratto, che fissava il canone nella misura di Lire 10 milioni all’anno, da pagare in un’unica soluzione, si era concordato che il pagamento avvenisse al domicilio di uno dei locatori, e cioè R.L.A.. Non avendo l’attore ricevuto il pagamento, egli lo aveva sollecitato fin dal 2004, esperendo anche il tentativo di conciliazione di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46.

Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo che, a seguito dell’alienazione di parte dei terreni affittati, il canone era stato concordemente ridotto nella misura di Euro 3.340,00 annui;

rilevò, inoltre, di aver ricevuto quietanza integralmente liberatoria, da parte del locatore R., per gli anni dal 2000 al 2007 in data antecedente l’inizio del giudizio; chiese, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal C. e la Corte d’appello di Lecce, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 25 febbraio 2013 ha in parte accolto il gravame e, confermando quanto al resto l’impugnata sentenza, ha compensato le spese del giudizio di primo grado, oltre a compensare anche quelle del giudizio di appello.

Ha osservato la Corte territoriale che non sussisteva l’invocata violazione dell’art. 102 c.p.c. poichè, trattandosi di una locazione stipulata da più comproprietari, doveva ritenersi esistente un pari potere di gestione da parte di tutti, con la conseguenza che ciascuno era da presumere legittimato ad operare con il consenso degli altri, per cui non era necessaria l’integrazione del contraddittorio in favore degli altri locatori.

Ciò premesso, la Corte ha rilevato che la tesi difensiva dell’appellante era in contrasto con il tenore del contratto, dal quale risultava che le parti avevano concordato che il canone di affitto venisse pagato nelle mani del R., con la conseguenza che la quietanza da questi rilasciata doveva avere effetto liberatorio in favore del debitore, dimostrando la natura solidale dell’obbligazione in questione. Nella specie, la società convenuta aveva prodotto una dichiarazione del R., datata 27 febbraio 2008, con la quale egli aveva dato atto del pagamento, da parte della società affittuaria, dei canoni dall’anno 2000 all’anno 2007, pagamento effettuato prima del deposito del ricorso. Il fatto che tale quietanza, integralmente liberatoria, fosse stata rilasciata a fronte del pagamento di una cifra inferiore a quella pattuita induceva a ritenere dimostrata “la riduzione concordata dell’originario canone, peraltro giustificata dalla intervenuta alienazione a terzi di una parte dei fondi concessi in affitto”. Sicchè la domanda di risoluzione per inadempimento e quella di condanna al pagamento del canone originario dovevano essere rigettate.

Dovevano, invece, trovare accoglimento i motivi di appello relativi alla condanna alle spese, perchè il pagamento dei canoni risultava essere avvenuto solo pochi giorni prima dell’inizio del presente giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propone ricorso C.S.G. atto affidato a sette motivi.

Resiste la società cooperativa agricola La Natura con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1292 e 1301 c.c..

Rileva il ricorrente che la sentenza avrebbe errato nel collegare la previsione contrattuale secondo cui il pagamento doveva avvenire nelle mani del locatore R. con la natura solidale dell’obbligazione; il potere rappresentativo non implica la solidarietà, per cui il creditore abilitato a ricevere il pagamento non può agire se non nei limiti del mandato conferitogli, il che comporta che la quietanza rilasciata dal R. non potrebbe avere l’effetto di liberare il debitore dall’obbligazione assunta verso gli altri. Del resto, anche ammettendo l’esistenza della solidarietà, il potere di uno dei creditori di ricevere l’intero pagamento non può implicare anche quello di disporre a suo piacimento del rapporto contrattuale, sino al punto di rinunciare a parte della pretesa spettante per contratto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per essere fondata su decisioni inutilizzabili ai fini del procedimento logico presuntivo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver basato la Corte d’appello l’esistenza di una modifica contrattuale su un presunto consenso dell’attore alla riduzione del canone di locazione.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., per avere ritenuto i giudici che il contratto fosse modificabile ad opera di uno solo dei locatori.

6. Osserva il ricorrente, trattando congiuntamente i motivi ora riportati, che la sua domanda è stata respinta sul rilievo che a partire dall’anno 2000 vi era stata una modifica contrattuale, con alienazione di parte dei terreni affittati e conseguente riduzione del canone. Di tale contratto la società cooperativa non aveva dato alcuna prova, prova che i giudici di merito hanno desunto in via presuntiva. Il fatto noto dal quale si è mosso il Tribunale è che dopo l’instaurazione del giudizio era stato pagato un canone inferiore, mentre era ignoto quale canone fosse stato pagato prima;

l’esistenza del fatto ignorato è stata dedotta da un fatto verificatosi in corso di giudizio; anzi, vi sarebbe anche una presunzione tratta da un’altra presunzione (cioè che il R. abbia lasciato una quietanza liberatoria per tutti e che da questo si possa dedurre l’intervenuta modifica del contratto). Il contratto, invece, poteva essere modificato solo per comune volontà di tutte le parti, e non di una parte sola.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., essendo stata la sentenza assunta a contraddittorio non integro.

Rileva il ricorrente che la presunta modifica contrattuale che la Corte d’appello ha ritenuto compiuta ha degli effetti nella sfera giuridica di tutti i locatori, ivi compresi quelli che non sono stati citati in giudizio. In presenza di un dissenso evidente di uno dei comproprietari – il ricorrente, appunto – rispetto alla modifica, la Corte di merito avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo indispensabile la partecipazione di tutte le parti del contratto originario.

8. I motivi di ricorso dal primo al sesto, benchè tra loro differenti, possono essere esaminati in modo unitario, perchè pongono censure tra loro collegate.

8.1. Occorre innanzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte da un lato ha escluso che si possa presumere la solidarietà attiva tra più creditori, al contrario di quanto avviene per la solidarietà passiva, che è presunta per legge (art. 1294 c.c.);

dall’altro, ha affermato che in una locazione con più locatori la solidarietà dell’obbligazione non comporta litisconsorzio necessario, potendo quindi ciascuno agire anche singolarmente a tutela dell’interesse di tutti.

Tanto premesso, rileva questo Collegio che la sentenza impugnata parte da un dato indiscusso, e cioè che il locatore R. fosse abilitato a ricevere il pagamento per tutti; e da questo elemento, tramite la prova presuntiva, deduce che, a fronte del pagamento di una somma inferiore a quella stabilita dal contratto, la quietanza totalmente liberatoria da lui rilasciata facesse ritenere credibile l’intervenuta modifica del contratto nel senso della riduzione del canone.

La correttezza di questa impostazione deve essere vagliata nella sua globalità, cioè assumendo la motivazione della Corte leccese anche nelle premesse dalle quali muove; e la premessa fondamentale – che, in effetti, non può dirsi validamente contestata nel ricorso – è che vi era stata, nel corso dello svolgersi del rapporto contrattuale in questione, una riduzione del terreno affittato, a seguito della “intervenuta alienazione a terzi di una parte dei fondi concessi in affitto”. E’ del tutto ragionevole che, riducendosi i terreni concessi in affitto, l’affittuario potesse liberarsi pagando un canone minore. Da questo elemento la Corte d’appello ha tratto la convinzione che la modifica del prezzo fosse stata concordata e che il creditore R., rilasciando la quietanza liberatoria di cui si è detto, avesse agito col consenso presunto degli altri locatori, fra cui il ricorrente. A supporto di tale decisione, la Corte leccese ha correttamente richiamato le pronunce di questa Corte relative alla sussistenza dei poteri disgiunti di amministrazione in caso di locazione stipulata da più locatori (sentenza 3 marzo 2010, n. 5077) ed alla presunzione, valevole nei contratti agrari, che ciascuno operi col consenso degli altri (sentenza 17 marzo 2009, n. 6427).

8.2. Alla luce di tutti questi elementi, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resista alle censure mossegli con i motivi di ricorso in esame; l’uso della prova per presunzioni appare corretto proprio in virtù del quadro complessivo sopra delineato, mentre non assume un ruolo decisivo la circostanza che l’obbligazione fosse solidale o meno; che il locatore R. fosse il creditore di un’obbligazione solidale dal lato attivo o che fosse semplicemente un adiectus solutionis causa non sposta in modo decisivo i termini del problema. Ed è poi da aggiungere che, in caso di locazione stipulata da più locatori, la solidarietà dell’obbligazione non comporta litisconsorzio necessario (sentenze 11 gennaio 2005, n. 379, e22 giugno 2009, n. 14530), il che rileva ai fini della censura di cui al sesto motivo.

Occorre inoltre ricordare che, in base a costante giurisprudenza di questa Corte, la quietanza a saldo consiste in un atto unilaterale di riconoscimento dell’avvenuto pagamento, atto che può contenere una dichiarazione di carattere liberatorio il cui contenuto è rimesso all’accertamento del giudice di merito, accertamento che si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, se correttamente motivato (v., tra le altre, le sentenze 5 giugno 1987, n. 4913, 21 maggio 1991, n. 5706, e 10 marzo 2000, n. 2813).

Da tanto consegue che i motivi di ricorso dal primo al sesto sono tutti privi di fondamento e devono essere rigettati.

9. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 5 per avere la Corte d’appello negato la pronuncia di risoluzione in presenza di un evidente inadempimento della società convenuta, evidenziato dal mancato pagamento dell’intero canone.

9.1. Il rigetto dei motivi precedenti comporta l’assorbimento di questo, che non può avere evidentemente una sua vita autonoma una volta esclusa l’esistenza dell’inadempimento.

10. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi delD.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Pur sussistendo, in astratto, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, tale obbligo va escluso, trattandosi di ricorso esente per legge, attesa la natura della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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