Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12386 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 11/05/2021), n.12386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 876/2013 R.G. proposto da:

D.A.C. DISTRIBUZIONE ARTICOLI CASALINGHI DI CILENTO & C S.N.C. IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Vermiglio, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Pietro Saija, in Roma via

Principessa Clotilde, n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Della Ferratella in Laterano, n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 217/27/2011 depositata il 26

ottobre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, veniva rigettato l’appello proposto dalla D.A.C. Distribuzione Articoli Casalinghi di Cilento & C. S.n.c. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 180/10/2002 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente proposto contro un avviso di rettifica IVA e sanzioni 1995, a seguito di tentativo di adesione non andato a buon fine.

– Le riprese, integralmente confermate dalla CTR, traevano origine da accertamenti bancari da cui emergevano operazioni imponibili non dichiarate, in parte afferenti a versamenti e in parte a prelevamenti, violazioni che determinavano anche la contestazione di omessa e irregolare tenuta della contabilità, violazione degli obblighi di fatturazione delle operazioni attive, violazione degli obblighi di registrazione delle operazioni attive, sanzioni conseguenti.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per cinque motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso la contribuente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di specifico motivo di gravame, quanto alla ripresa per cessione di beni strumentali, su cui il giudice di appello non ha pronunciato.

– Il motivo è fondato. La contribuente riproduce alle pagg.16 e ss. del ricorso il motivo d’appello relativo e, benchè in controricorso l’Agenzia argomenti che non ci sarebbe mai stata nell’atto impositivo impugnato – comunque non riprodotto da alcuno – una contestazione ai fini del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 il motivo doveva essere esplicitamente esaminato dal giudice d’appello, non potendo desumersi urti pronuncia implicita di rigetto sulla questione, chiaramente non meramente preliminare alla disamina del merito.

– Con il secondo motivo di ricorso la contribuente ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, art. 51, comma 2, n. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8 in relazione all’affermazione della CTR circa i prelevamenti dai conti correnti per Euro 208.895,37 (lire 404.478.000) sfavorevole alla contribuente.

– Con il terzo motivo di ricorso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la società deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 quanto all’affermazione della CTR sfavorevole per la società in relazione ai contestati versamenti sui conti, riprendendo una domanda già rassegnata avanti al giudice di primo grado e riproposta avanti al giudice d’appello con offerta delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie contestate, in particolare delle distinte di sconto di effetti cambiari, il contenuto di ciascuna delle quali è riassunto nel corpo del motivo.

-I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e diretti a censurare – oltre che una apodittica affermazione di non inerenza da parte del giudice d’appello quanto ai prelevamenti – il contenuto della presunzione e del riparto del canone della prova di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 fatto proprio dalla CTR, in relazione alle operazioni bancarie contestate. I motivi non sono inammissibili come eccepito in controricorso, non essendo diretti ad una mera rivalutazione del merito, e sono fondati nei termini che seguono.

-Si ribadisce che “In tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perchè tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perchè, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicchè non ricorrerebbe nel caso di specie” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv. 644693 – 01). Orbene, nel caso di specie la presunzione discendente dall’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 è una presunzione legale e non semplice e ammette prova contraria, dovendo essere qualificata come relativa e non assoluta, ma manca la corretta ricognizione del canone di riparto dell’onere della prova nella sentenza impugnata, nè questa è evincibile con certezza dalla apodittica motivazione che in poche parole apre e conclude il riferimento alle movimentazioni bancarie senza consentire il controllo della corretta applicazione della legge ai fini dell’art. 51 cit..

– Ciò detto, in ricorso viene anche riprodotta analiticamente la documentazione posta all’attenzione del giudice d’appello con prospettazione giustificativa movimento per movimento, tanto in relazione ai versamenti quanto ai prelevamenti, e spetterà al giudice di appello (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018, Rv. 648064 01) in sede di rinvio accertare, altrettanto rigorosamente, se trattasi di documentazione idonea o no a vincere la presunzione legale relativa, e se completamente o in parte, dando conto nella motivazione del proprio ragionamento in modo rigoroso e leggibile all’esterno.

– Con il quarto motivo la contribuente ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di specifico motivo di appello, in relazione ai versamenti sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare Santa Venera, su cui il giudice di appello non si è pronunciato, motivo articolato in ipotesi interpretativa della sentenza alternativa a quella posta a base del terzo motivo.

– Con il quinto motivo di ricorso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 1, 3, 12,16,17 e 27, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5 comma 4, art. 6, comma 8 circa la incongrua irrogazione delle sanzioni in relazione alle contestazioni e circa la misura delle stesse.

– I due ultimi motivi restano assorbiti dall’accoglimento dei primi tre, derivando per ciò solo la nullità della sentenza anche quanto ai versamenti di cui al quarto motivo, e travolge la questione delle sanzioni oggetto del quinto, la quale dovrà necessariamente essere riesaminata dal giudice del merito.

-In conclusione, accolti i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti il quarto e quinto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo del ricorso, assorbiti il quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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