Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12386 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., S.U., in proprio e quali eredi

di S.T., con domicilio eletto in Roma, Piazza Augusto

Imperatore n. 22, presso l’Avv. PORTINO Guido Maria che li

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Carlo Zauli come da procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bologna n.

rep. 727 depositato il 26 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.E., S.U., in proprio e quali eredi di S.T., ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata di un procedimento di liquidazione coatta amministrativa nel quale avevano proposto domanda di ammissione di un credito.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabili le disposizioni della L. n. 89 del 2001, al procedimento di liquidazione coatta amministrativa in quanto procedimento non giurisdizionale.

I motivi sono infondati, essendo già stato affermato ripetutamente dalla Corte il principio, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui “il diritto all’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, non è configuratile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di carattere giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo.

Poichè è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui alla L. Fall., artt. 98 e 100, o delle insinuazioni tardive. Pertanto, ove non sia dedotta l’esistenza di un contenzioso con riferimento all’avvenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, il procedimento mantiene inalterato il suo carattere amministrativo, a nulla rilevando, come nella specie, che la liquidazione si sia aperta in seguito a conversione dell’iniziale procedura fallimentare” (Cassazione civile, sez. 1^, 30/12/2009, n. 28105; conforme Cass. 3 agosto 2007 n. 17048). Nè vale il rilievo secondo il quale nella procedura de qua sarebbero state proposte opposizioni con conseguente svolgimento di attività giurisdizionale dal momento che questa non ha riguardato la posizione degli attuali ricorrenti per i quali il procedimento ha avuto unicamente natura amministrativa.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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