Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12385 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4666-2019 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO LESI 72,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI;

– ricorrente –

contro

KELEMATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIORGETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5290/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata i129/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Kelemata S.p.A., con atto di citazione del 15 settembre 2013, conveniva Zurich Insurance pcl davanti al Tribunale di Milano, esponendo di avere stipulato con essa una polizza assicurativa “corporate all risk” per i “rischi immobiliari” di un immobile, in cui il (OMISSIS) cadeva parte dell'”intonaco del soffitto e dei fardelli della pignatta”; chiedeva che, in forza di tale polizza, controparte fosse condannata a corrisponderle gli indennizzi liquidati dai periti nominati dalle parti nella misura di Euro 517.142 a lordo franchigia, oltre accessori. Controparte si costituiva resistendo. Il Tribunale rigettava.

Kelemata proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2018, accoglieva l’appello, accertando l’operatività della polizza e condannando la compagnia assicurativa a indennizzare l’appellante nella misura di Euro 517.142 oltre accessori, e a rifonderle le spese di lite.

La compagnia ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso Kelemata.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso presenta un unico motivo, denunciante violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “in relazione alle previsioni della polizza (art. 21 cga e clausola (OMISSIS) A delle condizioni particolari)”; sussisterebbe altresì omesso esame di fatto discusso e decisivo.

In primo luogo, non si può non rilevare che il motivo non contiene, in effetti, censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur invocato, non essendovi ravvisabile alcun riferimento alle norme pertinenti nel caso in cui vi fosse effettivamente proposta una denuncia di vizio in jure, ovvero alle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., ss..

A sua volta, pure la censura rubricata come attinente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non trova un contenuto pertinente nell’illustrazione del motivo, poichè non viene neppure indicato il “fatto omesso” che la norma invocata esige.

Queste deficienze derivano entrambe, a ben guardare, dal fatto che la reale natura del motivo è fattuale: si tratta, invero, della proposizione di una vera e propria lettura alternativa delle clausole contrattuali, addotta quale revisione dell’accertamento di merito effettuato nella – non si può non definire accurata e limpida – sentenza della corte territoriale.

Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo alla controricorrente; sussistono altresì il D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 10.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA