Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12385 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11698/2009 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA

56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CERVELLI Francesco M., giusta procura speciale

alle liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 2.10.08,

depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” C.R. ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza contro la sentenza del Tribunale di Napoli del 9.1.2009 che ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Pisa a conoscere della sua domanda di separazione personale proposta contro il coniuge R.P..

L’intimato non ha depositato scritture difensive. In diritto Il ricorso appare inammissibile perchè privo di quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Infatti, ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, dopo il 2.3.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi all’art. 360 c.p.c., nn. 1 – 2 – 3 – 4, deve concludersi a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità anche il ricorso per regolamento di competenza, proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto. Tale conclusione si giustifica, sia perchè, pur trattandosi di mezzo di impugnazione distinto dal ricorso per cassazione (artt. 42, 43, 46 e 47 cod. proc. civ.) quanto a condizioni di proponibilità, il regolamento è chiesto alla Corte di Cassazione anch’esso con ricorso (art. 47 cod. proc. civ.) e si deve fondare sulla postulazione del vizio di violazione di norme sulla competenza, così come il ricorso per cassazione per il motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 2, per cui l’art. 366 bis c.p.c., prescrive il detto requisito, sia sulla base di un preciso riscontro normativo, che si rinviene nel nuovo art. 380 ter c.p.c., là dove prevede che il procedimento di decisione del regolamento di competenza ch’esso disciplina trovi applicazione solo ove il presidente (della sezione assegnataria del ricorso per regolamento) non ritenga di provvedere ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, che disciplina il procedimento di decisione in Camera di consiglio nei casi diversi dalla decisione sul regolamento di competenza e sul regolamento di giurisdizione. Poichè tra i casi di cui a detto comma 1 v’è anche quello dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, che, fra l’altro, si riferisce all’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., appare evidente che il legislatore della riforma ha supposto l’applicabilità di questa norma, come del n. 4 novellato dello stesso art. 366 c.p.c., all’istanza di regolamento di competenza, poichè, se fosse altrimenti sarebbe inspiegabile il generico rinvio a tutti i casi di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1 e, quindi, anche a quello dell’art. 375 c.p.c., n. 5, che il legislatore avrebbe dovuto invece limitare, eccettuando fra le ipotesi da esso previsto quella del difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c. (e quella della stessa indicazione del motivo afferente alla competenza, che, evidentemente, è riferibile all’istanza di regolamento), (V., per tutte, Sez. 3^, Ordinanza n. 4071 del 21/02/2007) Ove si condividano i rilievi innanzi formulati, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

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