Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12384 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4682/2009 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SARACINO Cosimo, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 1103 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 132/08 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

14.10.08, depositato il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” C.L. propone ricorso per cassazione – affidato a due motivi, conclusi con quesiti – contro il decreto della Corte d’appello di Potenza del 4.11.2008 con il quale, in sede di rinvio, è stata parzialmente accolta la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Taranto – sez. dist.

Grottaglie – con atto di citazione dell’aprile 1995, definito con sentenza del 10.2.2005 della Corte di appello di Taranto.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni cinque per i due gradi, ha liquidato il danno non patrimoniale per i quattro anni di durata eccedente quella ragionevole in Euro 4.000,00, ritenendo non provato il danno patrimoniale e non dovuta la rivalutazione monetaria e ha compensato le spese processuali per 1/2.

Il Ministero resiste con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività e per indebita denuncia con unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato in diritto.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate. Invero, la tardività è fatta discendere dal Ministero controricorrente dal decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., con riferimento alla notificazione del decreto a cura della cancelleria.

Sennonchè questa Corte ha già da tempo chiarito che nel procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla L. 24 novembre 2001, n. 89, in base all’espressa previsione in tal senso contenuta nell’art. 3, comma 6, della medesima legge, l’impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla Corte d’appello sulla domanda di equa riparazione deve essere intesa come ricorso ordinario, con conseguente rinvio alle relative regole (Sez. 1, Sentenza n. 26272 del 02/12/2005).

Da ciò discende l’applicabilità dell’altro principio, già affermato in relazione al giudizio di opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative (Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 30/07/2007) e, in genere, al ricorso per cassazione avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio (Sez. 1, Sentenza n. 18514 del 04/12/2003), secondo cui, in mancanza di espressa previsione normativa, la notifica d’ufficio del provvedimento oggetto di impugnazione, anche se prevista obbligatoriamente dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 30/07/2007) non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., non potendosi derogare al disposto dell’art. 285 cod. proc. civ., ed al principio dispositivo, i quali impongono che sia un’iniziativa di parte a far decorrere il termine breve allo scopo di pervenire ad una più rapida conclusione del processo. E l’inidoneità, al predetto fine, della notificazione effettuata a cura della cancelleria del giudice comporta che il ricorso per cassazione resti soggetto al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 18514 del 04/12/2003), nella concreta fattispecie osservato dal ricorrente.

Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità basata sull’unificazione delle censure in unico motivo, perchè è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale – come nella concreta fattispecie – si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti (Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009).

Nondimeno, l’unica censura – articolata come violazione di legge e, in subordine, come vizio di motivazione – con la quale si deduce che il giudice del merito avrebbe compensato parzialmente le spese processuali sull’erroneo presupposto che il ricorrente avesse esposto nella nota spese e competenze non dovute, è manifestamente infondata.

Infatti, la Corte di appello, dopo avere fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni cinque per i due gradi, ha liquidato il danno non patrimoniale per i quattro anni di durata eccedente quella ragionevole in Euro 4.000,00 mentre ha ritenuto non provato il danno patrimoniale e non dovuta la rivalutazione monetaria e ha compensato le spese processuali per in ragione delle maggiori somme e voci richieste dalla parte ricorrente. Somme e voci che non possono essere che quelle – danno patrimoniale e rivalutazione monetaria – per le quali il giudice del merito ha espressamente motivato il diniego di liquidazione. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge, stante la manifesta infondatezza”.

p.2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

Quanto al contenuto della memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c., il Collegio osserva quanto segue. 3. – Per confutare ciò che nella memoria è definito come “un evidente errore nella relazione” il ricorrente ha dedotto che “non ha chiesto in nessuna parte dei suoi atti nè danno patrimoniale nè rivalutazione monetaria” e trascrive parte della pag. 7 del ricorso, concernente in danno non patrimoniale, nonchè parte della pag. 8 dello stesso ricorso. Di seguito riproduce “in copia le pagine con le parole riportate in presente memoria”, precedute da 15 righe di asterischi.

Osserva in proposito il Collegio che le conclusioni formulate nella pagina (numerata come 3 a stampa e come 4 a penna) concernono genericamente il “danno derivante dall’enorme lungaggine processuale con gli interessi ….”. Il ricorrente, nella memoria, ha completamente omesso di riportare (in violazione dell’art. 88 c.p.c.) quanto richiesto con il ricorso alla Corte di appello, per aver “subito notevoli danni che si possono così sintetizzare, per i danni patrimoniali: mancato immediato utilizzo della somma poi riconosciuta in seguito alla sentenza della Corte d’Appello; per i danni non patrimoniali: fastidi e stress derivanti ……”.

D’altra parte è lo stesso ricorrente a riferire, a pag. 2 del ricorso per cassazione, che il suo ricorso aveva “ad oggetto equo indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della non ragionevole durata della causa civile ……”.

Ne discende che effettivamente la compensazione delle spese è stata disposta dalla Corte di appello per il mancato riconoscimento della prima “voce” di danno (quello patrimoniale, collegato al mancato utilizzo della somma) e la palese infondatezza del ricorso, mentre ai sensi dell’art. 88 c.p.c. va disposta la trasmissione, con separata ordinanza, del presente provvedimento nonchè di copia autentica della memoria e del ricorso presentato alla Corte di appello, al Consiglio nazionale forense ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, spese che liquida in complessivi Euro 425,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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