Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12384 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/05/2021), n.12384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24285/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

M.B.C. s.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Lazio n. 1356/35/2015, pronunciata il 26 novembre 2014 e depositata

il 9 marzo 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre

2020 dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 237/37/2013 con la quale la CTP di Roma aveva accolto l’impugnazione di cartella di pagamento per IVA ed imposte dirette (esercizio 2006).

2. Impugnata la cartella per l’omessa notifica del presupposto avviso di accertamento oltre che per omessa sottoscrizione della stessa, la CTP accolse il ricorso in ragione dell’incertezza assoluta sulla persona alla quale fu consegnata la raccomandata costituente comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale del plico (contenente l’atto impositivo) spedito a mezzo posta.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione di primo grado. In particolare la Commissione, sostanzialmente, ritenne, nulla la notificazione diretta da parte dell’A.E., a mezzo posta, dell’atto impositivo (prodromico rispetto all’impugnata cartella di pagamento) in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata costituente comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l’ufficio postale del plico contenente l’avviso di accertamento, conseguente all’irreperibilità relativa del notificatario, era priva dell’indicazione, da parte dell’agente postale, della qualità della persona consegnataria (diversa dal legale rappresentante della società) e recava una sigla di essa illeggibile.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.E. ricorre con un motivo mentre la contribuente, correttamente intimata, non si costituisce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 7, 8 e 14 nonchè del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32, 39 e 49 in materia postale.

Si deduce, in sostanza, il duplice errore nel quale sarebbe incorsa la CTR nell’aver ritenuto necessario, in ipotesi di notificazione diretta dell’A.E. a mezzo posta dell’atto impositivo, non solo la spedizione della raccomandata recante comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale (CAD) ma anche la ricezione della stessa e, comunque, nell’aver ritenuto nullo il processo notificatorio per l’omessa indicazione sul relativo avviso di ricevimento della qualità del consegnatario, in quanto persona diversa dal destinatario (legale rappresentante della società contribuente), e per l’illeggibilità della relativa sottoscrizione.

2.1. Il ricorso è fondato in forza dell’assorbente considerazione per la quale in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, in applicazione del regolamento postale ordinario, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale (in particolare, la relata) se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, Rv. 618236-01, nonchè, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946, Rv. 656665-01). A fortiori, quanto innanzi vale con riferimento alla raccomandata avente la funzione di comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale (CAD), in forza di irreperibilità relativa del destinatario, in seno ad una notifica diretta a mezzo posta da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’accoglimento del motivo con riferimento al profilo relativo all’omessa indicazione della qualità del consegnatario ed all’illeggibilità della relativa firma, esaminato preliminarmente in applicazione del criterio della ragione più liquida, consente di decidere in merito al ricorso (accogliendolo) senza affrontare (per sostanziale difetto di interesse in capo al ricorrente) l’altro profilo di cui alla censura. Quest’ultimo, difatti, afferisce a questione controversa in seno a questa Corte circa la necessità, in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’Amministrazione, della sola spedizione della c.d. raccomandata CAD, per il caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero della prova della ricezione mediante produzione dell’avviso di ricevimento (questione oggetto di recente ordinanza interlocutoria, per rimessione alle Sezioni Unite, emessa da Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21714).

3. In conclusione, il motivo di ricorso deve essere accolto, nei termini di cui innanzi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà alla decisione in merito alle questioni rimaste assorbite oltre che in merito alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il motivo unico di ricorso, nei termini di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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