Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12384 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30682/2007 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato OPILIO LAURA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VARVARO Carlo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 104/06 R.G. della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA dell’1/02/07, depositato il 09/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con decreto del 9.2.2007 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento della domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da P.U. in relazione alla dedotta irragionevole durata di un processo penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Palermo, concluso con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile il 17.1.2006, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di Euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, stimando in due anni il periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, iniziato con l’iscrizione nel registro degli indagati il 6.5.1999, con notifica di conclusione delle indagini preliminari nel 2000.

Contro il decreto il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali denuncia: 1) vizio di motivazione e 2) violazione di legge in relazione all’erronea determinazione della durata ragionevole e del dies a quo del procedimento penale, deducendo di essere stato reso edotto dell’inizio del medesimo nel corso di interrogatorio condotto dal P.M. nel maggio del 1999.

Formula, in relazione al secondo motivo, il seguente quesito: “se la determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata del processo va effettuata solo con riguardo ai periodi di inattività processuale, oppure individuando dapprima l’intero arco temporale del processo, operando quindi, una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all’operato del giudice, e sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento e determinando in base a ciò che risulta da tale sottrazione il tempo complessivo imputabile all’ufficio giudiziario, per il quale dovrà essere liquidato il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente”.

Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso – nulla perchè, in violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, il ricorso era stato notificato all’avvocatura distrettuale anzichè a quella generale dello Stato – ed eseguita la stessa tempestivamente, il Ministero intimato ha notificato controricorso con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti.

1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

2. – Osserva la Corte che – in considerazione della somma liquidata dalla Corte di appello per due anni di durata irragionevole – il ricorrente non ha interesse all’accoglimento del ricorso.

Infatti, accertata in anni sei e mesi sei la durata complessiva del processo (con decorrenza dall’informazione avuta nel corso dell’interrogatorio: cfr. Sez. 1, n. 10310/2010), ossia dal maggio 1999 al gennaio 2006, considerato che, detratta la durata ragionevole, pari a tre anni, conformemente agli standard CEDU, la durata irragionevole è pari a tre anni e sei mesi, la Corte dovrebbe cassare il decreto impugnato e decidere la causa nel merito liquidando la somma di Euro 2.750,00 conformemente ai criteri di cui a Sez. 1, n. 21840 del 14/10/2009 (cfr. Sez. 1^, n. 19870/2010);

ossia una somma inferiore a quella liquidata dalla Corte di appello.

Talchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare compensate le spese processuali in relazione al mutato quadro giurisprudenziale circa i criteri di liquidazione dell’indennizzo (indirizzo risalente al 2009, ossia ad epoca successiva alla proposizione del ricorso).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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