Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12383 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4058-2019 proposto da:

COMUNE DI PADULA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICIANA

FERRENTINO;

– ricorrente –

contro

D.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO

BARZELLOTTI, N. 4 INT. 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO

FORNINO, rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO ROMANO;

– controricorrente –

e contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

BARZELLOTTI, N. 4 INT. 6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO

F., rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Padula proponeva dinanzi al Tribunale di Sala Consilina opposizione a decreto ingiuntivo n. 385/2009 con cui gli era stato ordinato di pagare ad D.A.G. e F.G. la somma di Euro 4000 per canoni locatizi relativi a settembre ed ottobre 2009, chiedendo che fosse dichiarato risolto il relativo contratto di locazione per avere esso, quale conduttore, legittimamente esercitato il diritto di recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 42,27,28 e 29, e che fosse conseguentemente pronunciata condanna degli opposti/locatori alla restituzione del deposito cauzionale.

Gli opposti si costituivano, insistendo nella loro pretesa e resistendo alle domande riconvenzionali presentate da controparte.

Il Tribunale, con sentenza del 9 marzo 2011, dichiarava improcedibile l’opposizione per sua notifica il 9 gennaio 2010 cui avrebbe fatto seguito tardiva costituzione il 19 gennaio 2010 dell’opponente, oltre quindi il termine dimezzato ai sensi dell’art. 645 c.p.c., comma 2, e art. 165 c.p.c..

Il Comune proponeva appello, cui le controparti resistevano.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 22 giugno 2018, accoglieva la censura relativa all’improcedibilità ma rigettava l’opposizione nel merito, affermando che il motivo del recesso del Comune era prevedibile e quindi non avrebbe consentito il recesso stesso. La corte territoriale pertanto rigettava l’appello confermando il decreto ingiuntivo; condannava peraltro gli appellati a restituire il deposito cauzionale all’appellante.

Il Comune di Padula ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso D.A.G. e con altro controricorso si è difeso pure F.G..

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in quattro motivi.

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27, artt. 1571,1575,1587,1321 e 1372 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’appello avrebbe ritenuto cessato per volontà delle parti il rapporto contrattuale e pertanto condannato i locatori alla restituzione del deposito cauzionale; non avrebbe dunque dovuto condannare il Comune al pagamento dei canoni maturati dopo il preavviso del recesso e la consegna dell’immobile, avvenuta quest’ultima il 1 settembre 2009.

A tacer d’altro, il giudice d’appello ha sì ritenuto “venuta meno la volontà delle parti di proseguire il rapporto contrattuale”, deducendone l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale da parte dei locatori, ma ciò evidentemente – dopo avere riconosciuto la debenza dei canoni di cui al decreto ingiuntivo, avendo infatti ritenuto non legittimo il recesso del Comune. Il motivo risulta dunque infondato.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27,artt. 1571,1575,1585,1321,1373 e 1334 c.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo.

Questo motivo in sostanza ripropone l’asserto che il recesso del Comune sarebbe stato legittimo, il che è stato ben confutato – in particolare a proposito della prevedibilità del motivo fondante il recesso – dal giudice d’appello, rispetto alla cui valutazione la censura risulta priva di consistenza.

Il terzo motivo denuncia motivazione apparente e nullità della sentenza invocando l’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., n. 5, si tratta di una doglianza del tutto infondata, dato che la corte territoriale ictu oculi ha adeguatamente adempiuto il proprio obbligo costituzionale di motivazione.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 392 del 1978, art. 27,artt. 1321 e 1373 c.c.; denuncia altresì omesso esame di fatto decisivo.

Il ricorrente ribadisce che il recesso sarebbe stato legittimo ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, adducendo che si deve adeguare l’imprevedibilità ad un concetto “funzionale”, essendo l’immobile destinato ad attività pubblica (si trattava nel caso in esame di una scuola), in considerazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost..

Anche questa censura si appalesa del tutto inconsistente: proprio perchè il problema della “funzionalità” dell’immobile ad ospitare un istituto scolastico era già ben prevedibile, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto farsene carico per tempo. L’imprevedibilità non può essere condotta a coincidere con l’inerzia.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo ai controricorrenti; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del art., comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate nella misura di Euro 1500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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