Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12383 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio da:

Tribunale di Pistoia con ordinanza in data 12 novembre 2008, nel

procedimento n. 412/01;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. nel presente giudizio, avente ad oggetto la condanna dell’amministrazione statale e di quella regionale al risarcimento dei danni subiti dagli attori per illecita modifica di terreni di loro proprietà, il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 16/2000 in data 11 ottobre 2000, esclusa l’appartenenza al demanio idrico dei terreni in questione, ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Pistoia per il giudizio risarcitorio;

1.1. il Tribunale di Pistoia, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 12 novembre 2008, ravvisata la competenza inderogabile del Tribunale di Firenze secondo il criterio del foro della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 25 c.p.c., ha sollevato conflitto di competenza;

Osserva:

2. i regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Pistoia appare inammissibile in quanto tardivo; a norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. della L. n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione; ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede (Cass. 2002/1553; 2003/18680); in particolare, quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. 2008/11185);

3. nel caso di specie, il regolamento di competenza è stato richiesto d’ufficio a scioglimento della riserva assunta alla quarta udienza del 11 novembre 2008, dopo che il giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta nella prima udienza di trattazione del 15 febbraio 2002, con ordinanza del 7 marzo 2002 aveva riservato la decisione sulla questione di competenza in sede di statuizione sul merito, apparendo in tal modo precluso per lui il potere di sollevare conflitto di competenza nelle successive udienze; non sembra rilevare la circostanza che la causa, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 15 febbraio 2002, sia stata sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione sulla non demanialità dei terreni e successivamente riassunta, in quanto, norma dell’art. 298 c.p.c., comma 2, la sospensione interrompe i termini in corso, ma non consente la riapertura di termini ormai decorsi e lo svolgimento di attività ormai precluse, con riferimento alle domande ed alle eccezioni originariamente prospettate dalle parti; non sembra neppure rilevare che l’Amministrazione delle Finanze abbia sollevato l’eccezione d’incompetenza per territorio nella sua comparsa di costituzione, in quanto la stessa Amministrazione non ha esercitato il potere d’impugnazione della decisione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, che ha statuito sulla competenza per territorio del Tribunale di Pistoia (cfr. Cass. 2008/11185, citata);

4. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la inammissibilità del regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Pistoia e la competenza di detto Tribunale, con conseguente cassazione della sua ordinanza in data 12 novembre 2008.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Pistoia; dichiara altresì la competenza di detto Tribunale e cassa la sua ordinanza del 12 novembre 2008.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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